giovedì 4 settembre 2008 - Pubblicazione a cura di
Silenzio della p.a. in materia di permesso a costruire
N. 02038/2008 REG.SEN.
N. 00936/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 936 del 2008, proposto da:
I. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G. P., con domicilio eletto presso avv. G. B. in Bari, via (omissis);
contro
Regione Puglia in persona del presidente p.t.,
Comune di Turi in persona del Sindaco p.t.;
per l'impugnazione
del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura da adibire a comunità alloggio, ai sensi della L.R. 28.05.2004 n. 8, in Comune di Turi, via Dott. Domenico Resta 15, inoltrata al Comune di Turi il 3.12.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/07/2008 il dott. Gianluca Rovelli e udito il difensore della ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In data 3 dicembre 2007, la ricorrente inoltrava al Comune di Turi istanza di autorizzazione alla realizzazione di struttura riabilitativa.
Con nota 7 dicembre 2008 prot. 13730, il dirigente dei servizi sociali del Comune chiedeva all’assessorato alla sanità regionale, la verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 7 della L.R. 28.05.2004 n. 8.
La Regione faceva decorrere il termine di novanta giorni senza emettere il prescritto parere di compatibilità.
Espone inoltre la ricorrente, di avere inoltrato al Comune di Turi istanza di permesso di costruire per eseguire le opere necessarie a destinare l’immobile a comunità alloggio.
La ricorrente chiede quindi che sia dichiarato illegittimo il comportamento inerte della Regione Puglia e che venga fissato un termine per rilasciare il parere di compatibilità sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della struttura socio sanitaria e, al Comune di Turi per rilasciare la detta autorizzazione e per assentire il connesso permesso di costruire.
Alla camera di consiglio del 24.07.2008 il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
La pretesa della ricorrente, si fonda in sostanza sulla illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione regionale sulla domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura da adibire a comunità alloggio.
In via preliminare deve essere evidenziato che ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8 del 2004, “ Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo ( 30 dicembre 1992 n. 502 ), entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. In sede di prima applicazione il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità successivamente alla data di pubblicazione del Registro di cui all'articolo 30 della l.r. 1/2005 fatta eccezione per le strutture di cui alla lettera a), punto 1), numeri 1.2.2, 1.2.4, 1.3 e punto 2), numeri 2.3 e 2.4, del comma 1 dell'articolo 5; Nelle ipotesi di modifica della disciplina dei posti letto o di funzioni che non presuppongono interventi soggetti ad autorizzazione o concessione comunale, il procedimento di autorizzazione alla realizzazione relativa alle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1, è unificato a quello relativo all'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Regione. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione”.
Dall’analisi della disposizione riportata, non è dubbio che la Regione debba adottare un provvedimento espresso.
Nel caso di specie, deve rilevarsi:
- che la ricorrente ha presentato domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura da adibire a comunità alloggio;
- che detta domanda è stata inviata dal Comune alla amministrazione regionale;
- che ai sensi dell’art. 7 L.R. 7 del 2004, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare la verifica di compatibilità del progetto entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata dal Comune;
- che l’amministrazione regionale non ha adottato alcun provvedimento.
Ritiene quindi il collegio che il silenzio prestato dall’amministrazione regionale sia illegittimo.
Pertanto, il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere sulla domanda del ricorrente e fissa il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
E’ invece inammissibile quella parte della domanda della ricorrente con la quale si richiede di ordinare al Comune di Turi il rilascio della autorizzazione, e per assentire il permesso di costruire richiesto.
Il collegio ricorda che la ricorribilità alla procedura del silenzio è condizionata alla esistenza di due distinti presupposti e cioè l’esistenza di un obbligo di provvedere rispetto al quale l’amministrazione risulti inadempiente e la insussistenza di ragioni giustificative.
E’ pertanto inammissibile per carenza assoluta dei presupposti quella parte della domanda della ricorrente volta a richiedere la fissazione di un termine per provvedere al Comune che, allo stato, non risulta inadempiente ad alcun obbligo.
Il ricorso è quindi fondato nei sensi e nei limiti di quanto sopra esposto.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei sensi e nei limiti di quanto esposto in motivazione e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 7 della L.R. 8 del 2004, sulla domanda di autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio sanitaria presentata dalla ricorrente al Comune di Turi.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento/00) in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Luca Cestaro, Referendario
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO