Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza 4 febbraio 2008 n. 285
lunedì 25 agosto 2008 - Pubblicazione a cura di Tommaso Divincenzo
Responsabilità civile - Danno non patrimoniale - Danno non patrimoniale da vacanza rovinata - Natura - Distinzione dal danno biologico - Liquidazione in via equitativa
Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza 4 febbraio 2008 n. 285 - Giudice unico Simone
Il danno di natura non patrimoniale cosiddetto da vacanza rovinata trova il suo fondamento normativo nell'art. 16 del Dlgs n. 111/1995, che disciplina i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, e prevede il diritto del consumatore al risarcimento del danno per qualsiasi ulteriore pregiudizio, costituito dal disagio materiale e psichico connesso con la perdita dell'occasione di vacanza. Il danno in questione, dunque, non costituisce duplicazione del danno biologico, ma mira ad offrire ristoro al danneggiato, non tanto per la lesione temporanea dell'equilibrio psico-fisico provocata dalle pessime condizioni di viaggio, bensì ad ripagare il turista dalla perdita del beneficio che la vacanza seriamente goduta avrebbe assicurato. Si tratta in sostanza di un danno certo nell'an, in considerazione della predetta finalità della vacanza estiva, che va liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (L.Sca.)
Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza 4 febbraio 2008 n. 285 - Giudice unico Simone
Riferimenti normativi:
art. 16 Dlgs 111/1995
art. 2059 c.c.