mercoledì 20 agosto 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli
Il discrimine tra concussione o corruzione non può essere rinvenuto né in base al criterio dell'iniziativa, né a quello della conformità o contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio, né a quello del vantaggio giusto o ingiusto, cui il privato tende, criteri tutti di valore indiziario e non di essenza.
Il vero elemento discriminante tra le due figure criminose si delinea solo considerando la posizione psicologica del privato a fronte del pubblico ufficiale: se tale posizione risulta viziata da "vis compulsiva" per prevaricazione di quest'ultimo si ha concussione, a nulla rilevando il vantaggio che il privato può direttamente trarre.
Cassazione penale, Sez. VI, 10 luglio 2008, n. 28736
Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale S.F. è stata dichiarata colpevole del reato di concorso in concussione consumata e tentata - perché, agendo in concorso con M.G., assessore ai trasporti del comune di Cerveteri, costringevano e comunque inducevano F.I., amministratore della Seatour, affidataria in via provvisoria del servizio di trasporto pubblico urbano, a consegnare somme di danaro allo scopo di ottenere il pagamento dei contributi regionali per il servizio prestato e il rinnovo del servizio provvisorio, e tentavano di costringere il predetto a consegnare ulteriore danaro allo scopo di favorirlo nell'affidamento definitivo di detto servizio - e condannata alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, la Corte di merito ha ritenuto la piena utilizzabilità, come prova documentale, delle registrazioni, effettuate dalla parte lesa, dei colloqui intercorsi con gli imputati, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; ha individuato il discrimine tra concussione e corruzione nella posizione psicologica del privato a fronte del pubblico ufficiale nel momento in cui costoro addivengono al "pactum sceleris", per ritenere pienamente condivisibili le valutazioni esposte dal giudice di primo grado, e sottolineare la costante soggezione del F., per il timore di un danno minacciato esplicitamente o implicitamente o di futuri svantaggi, alla preminenza del pubblico ufficiale e della sua complice S., pronti maliziosamente a sfruttare determinate situazioni di fatto, per alimentare nel privato la convinzione di esserne stati gli artefici e indurlo ad aderire alle loro richieste; ha ritenuto, quanto alla posizione della S., che, pur essendo stata l'iniziativa sempre del F., la richiesta di danaro era partita proprio da quest'ultima; ha aggiunto che non era possibile qualificare come truffa il reato commesso dalla donna, dal momento che la sua condotta non poteva essere valutata autonomamente, emergendo dalle registrazioni in atti la prova lampante dell'accordo esistente tra lei e il pubblico ufficiale per indurre il F. alle dazioni di danaro; ha escluso poi che il vantaggio cui tende il privato potesse considerarsi significativo rispetto alla sussistenza della corruzione al posto della concussione, ovvero che il F. stesse cercando qualcosa che non gli spettasse, ed ha infine ritenuto egualmente sussistente il concorso dell'imputata nella tentata concussione, avente ad oggetto l'affidamento definitivo del servizio, escludendo ogni rilevanza alla circostanza che i rapporti tra la S. e il F. si fossero interrotti nel (omissis), epoca dell'ultima conversazione tra i due, mentre i rapporti con il M. erano continuati fino al (omissis), come si poteva evincere dal contenuto delle successive conversazioni intercorse tra F. e M.
Avverso tale decisione ricorre l'imputata a mezzo del suo difensore e a sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza deduce vari motivi.
Con un primo motivo denunzia la violazione degli artt. 317 e 319 c.p. e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dei presupposti del delitto di concussione e del delitto di corruzione.
Partendo dal principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che l'elemento essenziale del delitto di concussione consiste, non tanto nella superiorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato, quanto nell'abuso della qualità e dei poteri del medesimo, in modo tale che la promessa del danaro o la dazione indebita siano conseguenza della coazione psicologica esercitata da quest'ultimo sul soggetto passivo, la difesa censura l'errore in cui erano incorsi i giudici del merito, cui era sfuggito che l'attività della pubblica amministrazione, che interessava al F. non era legata a provvedimenti del comune di Cerveteri, ma a provvedimenti della Regione Lazio, competente a norma della legge 10 aprile 1981, n. 151 a provvedere in materia di autorizzazione e concessione di trasporti pubblici regionali, di autoservizi di linea, ai quali era interessata la società del F.
Era infatti alla Regione Lazio che il F., ad avviso della difesa, si rivolge, chiedendo l'intervento della S., ritenuta soggetto più adeguato del M., sotto il profilo politico, per ottenere sempre dalla Regione i provvedimenti che in realtà non aveva ottenuto.
In questa ottica doveva ritenersi errata la conclusione, cui era approdata la Corte distrettuale nel qualificare concussione la condotta degli imputati, escludendo il criterio dell'iniziativa del privato o del pubblico ufficiale ovvero quello della conformità o contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio ovvero quella del vantaggio giusto o ingiusto cui il privato tende.
La sentenza impugnata non aveva preso in esame la illiceità del risultato del patto intercorso tra le parti che avrebbe dovuto orientare tutt'al più verso la corruzione, proprio per la capacità di autodeterminazione che il privato manifesta al fine di conseguire il risultato illegittimo auspicato, essendo evidente dal contenuto dei colloqui registrati che il F. stesse cercando di ottenere un vantaggio che non gli spettava e cercava di conseguirlo, versando danaro a coloro che riteneva più adatti ad aiutarlo.
Con un secondo motivo denunzia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, testualmente rilevabile, in riferimento alla mancata derubricazione in truffa aggravata della condotta contestata alla S.
Partendo anche qui dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale ricorre non la concussione, ma la truffa quando solo in via accessoria l'abuso della qualità o della funzione da parte del pubblico ufficiale concorra alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto da raggiri o artifici ad accedere ad una prestazione, che egli crede non dovuta, la difesa sostiene che i giudici del merito non avevano valutato la vicenda nella sua entità, quale emersa dalle registrazioni dei colloqui, che evidenziavano non già una violenza psicologica, ma solo una millanteria dell'imputata attraverso la assunzione di una veste politica e di un potere inesistente nella realtà, per costringere il F. a versare danaro.
Con il terzo e ultimo motivo denunzia il vizio motivazionale, risultante dal testo della sentenza, in riferimento alla valutazione della prova della dazione del danaro all'imputato, censurando l'operato dei giudice del gravame, che sul punto avevano omesso di spiegare la contraddittorietà tra le dichiarazioni del F. di aver provveduto al versamento della somma con due assegni tratti sul suo conto corrente e la annotazione apposta sulla causale del prelievo di uno dei due titoli, recante la dicitura "INPS".
Diritto
Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato.
Ed invero quanto alla qualificazione giuridica del fatto, ampiamente censurata dalla difesa nel primo motivo di ricorso, non può che condividersi la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere integrata nella vicenda de qua l'ipotesi della concussione, in luogo della corruzione prospettata da entrambi gli imputati.
Ricorda infatti il collegio che la giurisprudenza di questa Sezione si è ormai consolidata nel ritenere che il discrimine tra concussione o corruzione non può essere rinvenuto né in base al criterio dell'iniziativa, né a quello della conformità o contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio, né a quello del vantaggio giusto o ingiusto, cui il privato tende, criteri tutti di valore indiziario e non di essenza.
Il vero elemento discriminante tra le due figure criminose si delinea solo considerando la posizione psicologica del privato a fronte del pubblico ufficiale: se tale posizione risulta viziata da "vis compulsiva" per prevaricazione di quest'ultimo si ha concussione, a nulla rilevando il vantaggio che il privato può direttamente trarre (ex multis Cass., Sez. 6^, 4 giugno 2001, Tramutola; Sez. 1^, 3 novembre 2003- 2 marzo 2004, n. 4898, rv. 227945).
In particolare si è affermato che mentre nella corruzione il rapporto tra le volontà dei soggetti è paritario e implica la libera convergenza delle stesse verso un comune obiettivo illecito - abuso come frutto dell'accordo erogatorio - ai danni della P.A., nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva, che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alla ingiuste pretese del primo -abuso diretto ad ottenere l'erogazione- (Cass., Sez. 6^, 19 ottobre 2001, Zuccotti e altri; 11 dicembre 1997, Sammarco).
Nella fattispecie concreta i giudici del gravame hanno fatto corretta applicazione dei menzionati principi, laddove, con motivazione adeguata e immune da vizi logici testualmente rilevabili, dopo avere analizzato con cura il contenuto delle conversazioni intercettate dalla parte offesa ed esaminato dettagliatamente le controdeduzioni difensive (le stesse di quelle poste a sostegno del ricorso) hanno evidenziato come da tali risultanze fosse palpabile la soggezione del F. nei confronti degli imputati e la sua posizione di debolezza, abilmente dagli stessi sfruttata per conseguire l'indebita percezione di danaro in cambio della sollecita adozione delle delibere, di stretta competenza dell'ufficio ricoperto dal coimputato M., concernenti sia la liquidazione dei contributi regionali, a lui spettanti per il servizio provvisorio di trasporto pubblico urbano prestato - peraltro già erogati dalla Regione e versati nelle casse comunali -, sia la proroga del servizio stesso, ovvero in cambio della promessa di favorirlo nella procedura di affidamento definitivo del servizio, per il quale il F. aveva diritto di preferenza.
Del pari destituita di fondamento appare la censura di cui al secondo motivo di ricorso.
Anche qui giova richiamare l'approdo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Sezione, a mente del quale il reato di concussione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalità delle azioni, poste in essere dall'agente, per cui si ha concussione quando l'abuso della qualità assume preminente incidenza prevaricatrice, che costringe il soggetto passivo dell'ingiusta prestazione, che egli sa non dovuta, mentre si ha truffa aggravata, quando la qualità di pubblico ufficiale concorre in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, il quale viene convinto ad offrire una prestazione che egli crede dovuta (Cass., Sez. 6^, 16 dicembre 2005- 23 gennaio 2006, n. 2677, rv. 233493; 5ottobre-26gennaio 1998, n. 11259; 16novembre 1993-17 febbraio 1994, n. 1926).
Nel caso in esame la prospettazione del reato addebitabile alla S. in termini di truffa aggravata è stata già esaminata dalla Corte distrettuale, che, nel respingerla, si è allineata al principio suindicato, distinguendo innanzi tutto la posizione dell'imputata, alla quale è stata addebitato il concorso nella concussione, incompatibile con l'ipotesi autonoma del reato di cui all'art. 640 c.p., e richiamando sul punto la prova, emergente dalle allegate registrazioni, dell'accordo esistente tra lui e l'assessore comunale per indurre il F. alle illecite dazioni di danaro.
Ed infatti, ai fini della configurabilità del concorso nel reato proprio di concussione di un extraneus, la prova della collusione tra il pubblico ufficiale e il privato non può essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un quid pluris, ricavabile dalle modalità e dalle circostanze del fatto o dai rapporti personali intercorsi tra le parti, che - come nel caso in esame - dimostrino concretamente il raggiungimento di una intesa con il pubblico ufficiale (Cass., Sez. 6^, 5 novembre 2004-12 febbraio 2005, n. 5447, rv. 230875).
E non ha mancato il giudice del gravame di evidenziare come nella fattispecie la persona offesa fosse ben conscia di offrire una prestazione non dovuta e di conseguire vantaggi a lui dovuti.
Infine manifestamente infondata si rivela la censura di cui al terzo motivo di ricorso, concernente la prova della dazione del danaro, che mira a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una valutazione alternativa di merito, sulla quale peraltro ha già risposto il giudice del gravame, quando, alla stregua della documentazione bancaria acquisita, ha sottolineato che l'assegno di cinque milioni del 10 marzo 1994 servì da copertura per riscuotere la somma in contanti da versare e che allo stesso modo l'imputato si procurò la residua somma di quindici milioni con l'assegno in data 21 marzo 1994.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di questo grado, sostenute dalla parte civile F.I., liquidate, come da nota, in euro 2.216,25, oltre IVA e C.A.