mercoledì 13 agosto 2008 - Pubblicazione a cura di
Ricorso per decreto ingiuntivo, opposizione, ordinario processo di cognizione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 20 febbraio - 27 maggio 2008, n. 13762
(Presidente Vittoria – Relatore Mazza)
Svolgimento del processo
Il Presidente del Tribunale di Pescara, con decreto 12.4.1990, ingiungeva alla spa Assitalia il pagamento della somma di lire 387.833.000 in favore dell'assicurata M. P., titolare di una ditta individuale avente ad oggetto la vendita di capi di abbigliamento, a titolo di indennizzo assicurativo del danno derivato da incendio del negozio; evento dannoso previsto dal contratto di assicurazione. L'Assitalia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca per carenza dei presupposti di legge e, con autonomo atto di citazione, rilevava che la stima dell'importo dovuto era derivata da perizia contrattuale viziata da violazione della clausola n. 17 del contratto. Osservava che, secondo tale norma contrattuale, se i due periti nominati dalle parti si fossero trovati in disaccordo, il collegio peritale sarebbe stato integrato da un terzo perito ed avrebbe deciso a maggioranza sui punti controversi; che, nella fattispecie, il collegio era stato integrato dal terzo perito, ma aveva deciso anche in ordine al punto non controverso relativo al numero dei capi di vestiario risultati danneggiati, e non soltanto sul solo punto controverso dato dal valore da assegnare a detti capi. Chiedeva quindi dichiararsi la nullità della decisione del collegio arbitrale. La M. si costituiva resistendo alla avversa domanda. Le cause erano riunite. Il Tribunale rigettava la domanda di nullità della perizia e confermava il decreto opposto. L'Assitalia proponeva gravame, cui resisteva l'appellata e la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza 27.5.2003, dichiarava la nullità della perizia contrattuale e revocava il decreto opposto. Avverso tale sentenza la curatela del fallimento della ditta Boutique propone ricorso per cassazione con due mezzi di gravame. L'Assitalia resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il giudice a qua ha interpretato la clausola in questione, ed ha ritenuto che al collegio integrato spettasse il solo compito di decidere sui punti controversi risultanti dalla decisione dei due periti nominati dalle parti e non, quindi, sull'intero contenzioso. Ha pertanto ritenuto che la decisone finale fosse viziata a causa della nuova determinazione dei capi danneggiati, portati da 1.136 a 4.300; ha ritenuto la nullità della perizia ed ha revocato il decreto opposto. Con il primo mezzo di gravame, la curatela lamenta la violazione delle norme regolanti l'ermeneutica contrattuale (artt. 1962 e segg. cc.). Afferma infatti che l'interpretazione della clausola n. 17 del contratto risulta in contrasto con tali norme, e deduce al riguardo che dalla lettera della clausola non può desumersi altro se non il principio della decisione a maggioranza e non già una limitazione di essa ai soli punti controversi; che il criterio della interpretazione complessiva delle norme contrattuali, come richiamato dal giudice a qua con riferimento alla clausola n. 18 del contratto, non è idoneo a sostenere la decisione, mancando in tale clausola qualsiasi chiarificazione della clausola precedente. La censura non merita accoglimento. Essa, non autosufficiente nell'ultima osservazione per non essere riportato nel ricorso il testo della clausola n. 18, non è altro che l'espressione di una valutazione interpretativa della clausola n. 17, che il ricorrente sovrappone alla interpretazione datane dal giudice di appello, con evidente incidenza nel merito della decisione. Con il secondo mezzo di gravame, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cpc, nonché contraddittorietà della motivazione e difetto di pronuncia. Osserva che l'Assitalia aveva chiesto la declaratoria di nullità del solo capo della pronunzia arbitrale concernente la determinazione del numero dei capi andati distrutti; che il procedimento monitorio introduce una domanda sulla quale il giudice dell'opposizione è chiamato a decidere pur con revoca del decreto opposto; che, pertanto, la Corte del merito avrebbe dovuto rideterminare l'indennizzo secondo quanto effettivamente dovuto. La censura merita accoglimento. L'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione, con il quale il giudice è investito del potere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eventuali eccezioni proposte dall'opponente. Deriva da ciò il potere di accogliere anche parzialmente tale domanda, sulla base delle risultanze acquisite al processo. Così non è stato deciso, avendo il giudice omesso, dopo la revoca del decreto, di condannare la compagnia assicuratrice a pagare all'assicurato l'indennizzo dovuto in relazione ai capi di vestiario ritenuti danneggiati dal collegio a due. Per tale incombente, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione.