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Cassazione Penale, Sez. IV, sent. 11/04/2008 (dep. 15/05/2008), n.19486
martedì 29 luglio 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Anche dopo le modifiche introdotte dal d. l. n. 117 del 2007 (convertito nella l. n. 160 del 2007), il principio per cui lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo può essere affermato sulla base dei soli dati sintomatici esterni accertati dagli operanti (quali l’alito vinoso, l’alterazione della deambulazione, l’eloquio sconnesso ed altri) rimane valido, ancorchè la diversa configurazione della fattispecie conseguita all’intervento legislativo consenta ora di escludere la necessità di un accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue esclusivamente con riguardo alla meno grave delle ipotesi previste dall’art. 186, comma secondo, cod. strada.

Cass. pen. Sez. IV, 15-05-2008, n. 19486
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il P.M. presso la Procura della Repubblica di Bergamo chiedeva l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di S. R., per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e per rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro (fatto avvenuto il 18.4.2007).
Il GIP non accoglieva la richiesta, ma pronunciava sentenza, in data 31.8.2007, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. di proscioglimento con la formula "il fatto non sussiste" per il reato ex art. 186 C.d.S., commi 2 e 6, e con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" per la fattispecie di rifiuto all'esecuzione degli accertamenti. Rilevava il Giudice che il D.L. 3 agosto 2007, n. 117 aveva depenalizzato il fatto di rifiuto; altresì, il nuovo testo dell'art. 186 C.d.S., richiedeva uno specifico accertamento tecnico del valore del tasso alcolemico, con pene progressivamente in aumento in relazione al maggiore valore riscontrato; per cui, doveva ritenersi esclusa la configurabilità del reato nel caso di mancanza di detto accertamento, come avvenuto nella fattispecie.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia proponeva ricorso per Cassazione contestando l'interpretazione adottata dal GIP, intesa ad escludere l'accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore in base ad elementi sintomatici esterni, essendo la sanzione penale, ora stabilita dal legislatore, collegata a precisi livelli alcolemici.
3. Il Procuratore presso la Corte di Cassazione chiedeva l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento con rinvio della sentenza.
L'imputato presentava memoria instando per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso va accolto perchè fondato.
Si osserva che il precetto penale cui fa riferimento l'art. 186 C.d.S., è riportato al primo comma di detto articolo nel senso che "è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche". Al riguardo, la giurisprudenza formatasi sotto la formulazione dell'articolo precedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 117 del 2007 (poi, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160) riteneva che il dato sintomatico esterno (alito vinoso, alterazione della deambulazione, eloquio sconnesso ed altro) era, comunque, idoneo a comprovare lo stato di ebbrezza. D'altro canto, il nuovo testo legislativo non esclude di per sè che il Giudice formi il suo libero convincimento in base ad elementi probatori acquisiti, a prescindere dall'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol contenuto nel sangue, ai sensi dei principi generali in materia di prova (v. art. 187 c.p.p. e segg.; in specie l'art. 192 c.p.p.).
Ciò appare possibile, in particolare, allorchè il guidatore si rifiuta di sottoporsi a detti esami, nel qual caso la norma regolamentare tuttora in vigore (art. 379 c.p.p.) impone agli agenti verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza desumibili dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
Del resto, una diversa interpretazione determinerebbe un "vulnus" essenziale al sistema di repressione e controllo disposto da legislatore a fronte del grave fenomeno della guida in stato di alterazione per l'uso di alcol, comportante sempre maggiori situazioni di pericolo per gli utenti della circolazione stradale; difatti, nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi al test, la sua condotta non sarebbe in alcun modo penalmente sanzionabile.
Deve solo aggiungersi che la possibilità per il Giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatoli va circoscritta alla fattispecie meno grave, quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue.
5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo, che si uniformerà al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008