domenica 13 luglio 2008 - Pubblicazione a cura di
Equo indennizzo e Causa di servizio nel pubblico impiego
N. 01708/2008 REG.SEN.
N. 02175/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2175 del 1998, proposto da:
R, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q.Sella, 120;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie, Provveditorato agli Studi di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto prot. n. 3479/1-Div. I/III in data 14.05.1998, a firma del Provveditore agli Studi di Bari, recante reiezione della domanda formulata dalla sig.ra R intesa ad ottenere la liquidazione di equo indennizzo a seguito dell’infermità contratta a causa di servizio;
- del sottostante parere espresso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie nella seduta n. 14 del 22.01.1998;
- di ogni atto presupposto, benché ignoto, purché lesivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato agli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/05/2008 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone la ricorrente , già docente di “educazione tecnica” che in data 13.04.1992 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità contratte in costanza di rapporto di pubblico impiego per attività di insegnamento: ipertensione arteriosa pressante e continua tachicardia sinusale da stato ansioso con reazione psicogena e note di somatizzazione (pseudo cistite nervosa e calo ponderale).
L’istanza traeva origine causale dalla circostanza che la ricorrente, in qualità di docente non di ruolo, era stata utilizzata dal Provveditorato agli studi di Bari in attività particolarmente disagevoli a sostegno di alunni portatori di handicap anche gravi. Ciò aveva comportato l’insorgenza dei fenomeni patologici di cui alla istanza.
La commissione medica ospedaliera presso l’ospedale militare di Bari, con verbale n. 204 del 11.02.1993, giudicava la professoressa R non idonea temporaneamente alle mansioni del suo ruolo e da avviare alle strutture pubbliche previste dalla legge n. 833 del 1978 art. 19, per le determinazioni di competenza. Non si procedeva alla ascrivibilità a ctg. di E.I., in quanto l’infermità non era stabilizzata. Il collegio medico legale della USL BA/10, servizio igiene pubblica, riunitosi in data 30.06.1993 dichiarava la ricorrente permanentemente non idonea alle mansioni d insegnante in quanto affetta da sindrome ansioso depressiva con somatizzazioni viscerali, tendente alla cronicizzazione, ipertensione arteriosa di grado medio lieve, deperimento organico.
Con successiva istanza del 22.03.1994, la medesima odierna ricorrente chiedeva l’ascrivibilità a ctg. di E.I. per l’infermità: turbe depressive ansiose endoreattive in trattamento farmacologico e lieve pressione arteriosa. La commissione medico ospedaliera presso l’ospedale militare di Bari tornava a riunirsi e, con verbale n. 62 del 13.01.1995, esprimeva il giudizio secondo cui l’infermità 1 ( turbe disforico ansiose endoreattive) è dipendente da causa di servizio; non idonea permanentemente alle proprie mansioni alla data del collocamento in quiescenza.
Con istanza del 22.08.1995, la ricorrente chiedeva quindi l’equo indennizzo.
Con decreto prot. 3479 del 10.07.1997, il provveditore agli studi di Bari, visti gli esiti dell’istruttoria espletata, riconosceva dipendenti da causa di servizio le infermità descritte in motivazione.
Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, chiamato a pronunciarsi ex art. 5 bis della legge n. 472 del 1987 sulla richiesta di equo indennizzo, con parere del 22.01.1998, negava la dipendenza da causa di servizio delle stesse patologie per le quali v’era già stato formale riconoscimento ministeriale come dipendenti da causa di servizio, esprimendo avviso contrario alla liquidazione dell’equo indennizzo.
Il provveditore agli studi di Bari con il provvedimento prot. 3479 del 14.05.1998, aderendo al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie respingeva l’istanza di equo indennizzo.
Avverso detto provvedimento, la ricorrente deduceva articolate censure di seguito sintetizzabili:
violazione ed omessa applicazione del principio generale in tema di autotutela amministrativa, violazione della lettera e dello spirito del d.p.r. 20.04.1994 n. 349, abnormità procedimentale, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente motivazione, illogicità, manifesta contraddittorietà;
violazione ed erronea applicazione del d.p.r. 20.04.1994 n. 349, con riferimento all’art. 5 bis del d.l. 21.09.1987 n. 387, nel testo aggiunto dalla legge di conversione 20.11.1987 n. 472, violazione del’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, travisamento delle risultanze documentali.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte di essi in cui l’amministrazione dello Stato nega la liquidazione dell’equo indennizzo a beneficio della ricorrente ed accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente alla percezione dell’equo indennizzo nella misura massima prevista per l’infermità predetta e, per l’effetto condannare il Ministero della pubblica istruzione alla corresponsione dell’equo indennizzo con decorrenza dalla data di insorgenza del diritto, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria.
Si costituivano il Ministero della Pubblica istruzione, il Provveditorato agli studi di Bari e la Presidenza del consiglio dei Ministri – Comitato pensioni privilegiate ordinarie chiedendo il rigetto della domanda.
In data 2.05.2008, l’avvocatura distrettuale dello Stato depositava memoria difensiva.
In data 17.05.2008, la difesa della ricorrente depositava memoria conclusionale.
Alla udienza pubblica del 29.05.2008, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e come tale va respinto.
Il provvedimento impugnato richiama in funzione motivazionale il parere reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ed ordinarie nella adunanza collegiale del 22.01.1998 che conclude, in contrasto con quanto ritenuto dalla Commissione medico ospedaliera di Bari in data 13.01.1995, per l'impossibilità di considerare dipendenti da causa di servizio le infermità patite dalla ricorrente, inerenti: 1) “turbe disforico ansiose endoreattive” sulla base della seguente motivazione: "trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neurovegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi al servizio stesso ed alle mansioni svolte, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”; 2) “cardiopatia intensiva in soggetto con pregressa pericardite e B.B. dx incompleta” sulla base della seguente motivazione: “trattasi di cardiopatia conseguente ad ipertensione vascolare, a tendenza familiare da riferire prevalentemente ad un substrato arteriosclerotico e quindi di natura spontanea, su cui nessuna influenza causale o concausale, efficiente e determinante, può essere attribuita al servizio prestato, durante il quale peraltro, il soggetto non fu sottoposto a stress psico fisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e conseguente insorgenza di stati ipertensivi”.
Entrambi i motivi di diritto dedotti dalla ricorrente avverso i provvedimenti impugnati, che possono essere trattati congiuntamente, riguardano, in sostanza, il difetto di una puntuale motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a privilegiare la soluzione prospettata dal C.P.P.O. rispetto a quanto ritenuto dalla C.M.O. di Bari. Su ciò fa perno la difesa della ricorrente. Le contestazioni si fondano quindi sulla asserita acritica ed apodittica adesione al parere del C.P.P.O. in luogo di quello espresso dalla C.M.O. L’amministrazione da un lato non avrebbe proceduto previamente ad agire in autotutela sul precedente decreto del 10.7.1997, dall’altro, al cospetto della divergenza tra il precedente riconoscimento di dipendenza delle infermità da causa di servizio ed il diniego di corresponsione dell’equo indennizzo, il provveditore agli studi di Bari avrebbe dovuto quantomeno esternare congruamente le ragioni poste a supporto della scelta di condividere l’uno o l’altro orientamento.
Le argomentazioni a sostegno di tale tesi non sono persuasive.
L'art. 5 bis del d.l. 21.9.1987 n. 387 (introdotto dalla l. di conversione 20.11.1987 n. 472), innovando il sistema normativo preesistente, statuiva la definitività dei giudizi collegiali adottati dalle Commissioni mediche ospedaliere nei confronti del personale, sia militare che civile dello Stato, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità patite dal dipendente pubblico "salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ed ordinarie di cui all'art. 166 del D.P.R. 20 dicembre 1973 n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo".
La novella del 1987, quindi, si poneva a conferma di un convincimento alquanto diffuso secondo cui il riconoscimento dell'infermità dei pubblici dipendenti da causa di servizio ed il riconoscimento dell'equo indennizzo costituiscono distinti istituti giuridici che poggiano su diversi presupposti e richiedono procedure diverse ( Ta.r. Puglia, Lecce, sez. III 01/06/2006 n. 3141).
Tuttavia, la separazione e l'autonomia dei predetti procedimenti, non autorizzano a ritenere che il C.P.P.O. nell'esercizio della funzione ad esso attribuita non possa riprendere in esame le questioni già risolte dai precedenti atti di riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio dell'infermità.
Se per un verso, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è idoneo a produrre gli effetti ad esso collegati, d'altro canto "il suddetto riconoscimento non obbliga il C.P.P.O. ad astenersi dall'esprimere il proprio avviso sulla sua fondatezza, ai fini della concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Pertanto, il parere contrario di detto organo su questo punto, può condurre al rifiuto della concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, senza che sia necessario rimuovere il riconoscimento già avvenuto che continua ad esplicare gli effetti ad esso collegati" (Consiglio Stato sez. VI 8 aprile 1996 n. 366).
In tale prospettiva (valida anche in vigenza del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 349) il denunciato contrasto con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione non può che essere, nella fattispecie escluso; così come la decisione adottata non può ritenersi carente sotto il profilo motivazionale.
Se è incontestabile, infatti, che la scelta amministrativa operata in base a parere contrastante, debba essere sorretta da una motivazione adeguata; tuttavia, in tema di equo indennizzo, la giurisprudenza è pressoché concorde nell'ammettere una motivazione per relationem, nel senso cioè che, ove dovesse ritenersi preferibile il parere del Comitato, "la p.a. acquisisce, appropriandosi per relationem, non soltanto la motivazione del parere del Comitato, ma anche il sottostante ed identificabile iter logico al medesimo parere ascrivibile" (Consiglio Stato sez. IV 23 ottobre 1991 n. 846; 17 gennaio 1992 n. 66).
La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha espresso al riguardo il principio che, nell’ambito dei procedimenti finalizzati alla concessione dell’equo indennizzo, le Amministrazioni non dispongono di due pareri tecnici (C.M.O. e C.P.P.O.), da valutare entrambi ai fini dell’adozione delle conseguenti determinazioni e tra cui, dunque, scegliere con motivazione esplicita nel caso che gli stessi siano di segno opposto, non potendo intervenire con valutazioni proprie nell’ambito del subprocedimento, di competenza del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, preordinato all’accertamento della conseguente menomazione da infermità ai fini dell’erogazione di equo indennizzo, con la conseguenza che non sono tenute a motivare circa l’eventuale difformità dei pareri di quest’ultimo da quelli emessi dalla Commissione medica ospedaliera. (Cons. di Stato, VI Sez., 21 giugno 2001, n. 3313; 11 febbraio 2002, n. 779).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, può concludersi che nell’ambito del procedimento relativo alla concessione dell'equo indennizzo, il giudizio espresso dalla C.M.O. non è incontrovertibile, stante la prevalenza del parere del C.P.P.O. cui compete l'accertamento della dipendenza e della classifica dell'infermità da causa di servizio, con la conseguenza che, per i predetti fini, potrà essere rimesso in discussione il nesso fra infermità e fatto di servizio in precedenza eventualmente accertato dalla C.M.O, ovvero la valutazione dell'effetto invalidante dell'infermità rilevata.
Osserva, ulteriormente, il Collegio che al giudice amministrativo è precluso ogni sindacato in ordine al merito dell’attività tecnico-discrezionale a base dei provvedimenti concernenti il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, dovendo l’indagine del giudice limitarsi ad accertare la sussistenza di un completo iter istruttorio da cui emerga il pieno apprezzamento di tutti i presupposti di fatto, quali elementi attinenti i requisiti di legittimità dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
Orbene, nel caso di specie, il parere emesso dal C.P.P.O. non può che riconoscersi congruamente motivato, soprattutto con riferimento alla rilevata esclusione del nesso eziologico tra il servizio e le infermità patite dalla ricorrente; esclusione che è motivata sulla base dell'impossibilità di ricollegare al servizio, anche solo sotto il profilo concausale, una infermità riportabile, a livello eziologico, ad un quadro causale caratterizzato dall'assoluta prevalenza di fattori di natura endogeno-costituzionale.
Il giudizio medico legale del C.P.P.O. appare evidentemente valido e non sussistono certamente quegli aspetti di manifesta irrazionalità o illogicità che ne permetterebbero il sindacato in sede giurisdizionale.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO