mercoledì 9 luglio 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla
Condominio - delibere assembleari - impugnativa - nullità
La nullità delle delibere condominiali i verifica nelle seguenti ipotesi:”In tema di impugnativa a delibera condominiale, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiali prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile ed illecito (contrarie all’ordine pubblico, morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere invalide in relazione all’oggetto” (cfr. Cass.Civile, sez.II, 14.12.2005, n.27567, in tale senso Trib.Trani, 29.12.2006, n.256).
TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13635 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2005
TRA
D. G. A., elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis), presso e nello studio dell’Avv. L. B., che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
-OPPONENTE-
E
CONDOMINIO DI VIA C. IN BARLETTA, in persona dell’amministratore pro-tempre, elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis), presso e nello studio dell’Avv. P. P., che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13/10/2005, la sig.ra D. G. A., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.279/2005, provvisoriamente eseguibile, emesso dal Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Barletta con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 9.446,44, oltre gli accessori e le spese del procedimento, in ordine a ripartizione di spese di manutenzione straordinaria del condominio di via (omissis). L’opponente impugnava il decreto ingiuntivo, sostenendo la nullità delle delibere del 3.12.2003, 24.5.2004 e 18.2.2005, per illecità dell’oggetto, nonché nullità della delibera del 20.9.2004, per vizio attinente la regolare costituzione dell’assemblea, infine nullità per difetto di legittimazione passiva dell’opponente, pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale dichiarare la nullità delle menzionate delibere, impugnandole.
L’opposto si costituiva depositando in data 23/5/2006 comparsa di costituzione e risposta richiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto; insisteva, pertanto, nel rigetto dell’opposizione con conferma del decreto opposto, già munito di provvisoria esecuzione essendo, l’opposizione, non fondata su prova scritta e né di facile soluzione. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All’udienza di comparizione, ex art.180 c.p.c., del 23/1/2006, il giudicante si riservava in ordine alla richiesta di revoca della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art.649 c.p.c.; successivamente, in data 3/02/2006 scioglieva la riserva e rigettava la richiesta dell’opponente circa la revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa all’udienza del 06/10/2006.
A tale udienza il giudice rinviava la causa con la concessione del termine per il deposito di memorie ex art.183 5 comma c.p.c., alla data del 19.3.2007.
A tale udienza, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’8/2/2008.
A tale udienza venivano precisate le conclusioni solo da parte opposta mentre nessuno compariva per l’opponente e il giudice introitava la causa per decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ opposizione va rigettata, nonché la spiegata domanda riconvenzionale dell’opponente per le ragioni di seguito esposte. Nel merito va evidenziato che la materia del contendere della presente opposizione riguarda una questione di “puro diritto”, vertendo la stessa sulla validità o meno di delibere assembleari nelle quali si approva l’esecuzione di lavori straordinari.
Va rilevato che nel corso del presente giudizio, l’opposta ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l’esistenza della pretesa creditoria con l’odierno opponente e che confermano l’esistenza del credito vantato dal condominio opposto, in virtù delle delibere, che il presente giudicante, ritiene valide e legittime.
Per meglio dire ponendo l’accento sul consolidato orientamento giurisprudenziale, “il principio dell’onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro e, quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte (c.f.r. Cass. 25/09/1998 n. 9592; Cass. 03/04/1992 n. 4118)”.
Nella presente controversia l’opponente, non ha mai sostanzialmente contestato il fatto costitutivo della pretesa attorea limitandosi a sollevare una serie di eccezione in ordine alla nullità delle delibere poste a base dell’azione ingiuntiva del condominio-opposto, in ordine a crediti vantati dallo stesso.
In tal senso ci si riporta, integralmente all’ordinanza emessa fuori udienza, in data 3.2.2006, ove il magistrato adito, rigettava la sospensione delle concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in mancanza della presenza dei gravi motivi, volti alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione. Tuttavia le prove fornite non sono tali da dimostrare la fondatezza delle argomentazioni di parte opponente.
Alla luce di quanto innanzi l’odierno giudicante uniformandosi alla giurisprudenza prevalente ritiene che affinché ”un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione ancorché non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione, non esistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte. Occorre invece che lo stesso sia esplicitamente ammesso da controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento” (c.f.r. Cass. 16/10/1998 n. 10247).
Alla luce di quanto innanzi detto, dagli atti difensivi e dalla documentazione prodotta dall’opponente, non emergono circostanze che smentiscono l’avverso dedotto; pertanto l’opposizione, non risultando supportata da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare i fatti modificativi e/o estintivi dell’obbligazione dedotta in giudizio, non può essere accolta.
Per le motivazioni innanzi dette non possono essere accolte le domande riconvenzionali spiegate da parte opponente, di impugnativa delle delibere condominiali del 3.12.2003, 24.5.2004 e 18.2.2005, nonché quella 20.9.2004, poste a base del decreto ingiuntivo opposto, poiché le impugnate delibere, ritiene il presente giudicante, siano da considerarsi legittime e non da considerarsi nulle, per ragioni qui di seguito esposte.
Va preliminarmente precisato che la nullità delle delibere condominiali , secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, si verifica nelle seguenti ipotesi:”In tema di impugnativa a delibera condominiale, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiali prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile ed illecito (contrarie all’ordine pubblico, morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere invalide in relazione all’oggetto”(cfr. Cass.Civile, sez.II, 14.12.2005, n.27567, in tale senso Trib.Trani, 29.12.2006, n.256).
Orbene, le ragioni delle impugnative alle delibere condominiali, sono del tutte infondate, oltre chè non rientranti della casistica chiarita dalla Suprema Corte con la menzionata pronuncia; invece nel caso, tali delibere, fossero da impugnare per motivi di annullabilità, va ricordato che l’art. 1137 c.c. dispone che contro le deliberazioni contrarie alla legge e al regolamento di condominio ogni condomino può fare ricorso all’autorità giudiziaria, e, il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e da quella della comunicazione per gli assenti (terzo comma), sono state sicuramente comunque impugnate intempestivamente, ovvero fuori il termine di decadenza citato.
In ordine alle contestazioni mosse dall’opponente relative alla distinzione tra l‘usufruttuario e il nudo proprietario va ribadito che l’odierna opponente avrebbe dovuto impugnare le dette delibere assembleari nei termini di legge. Inoltre dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che in virtù di quanto enunciato dall’art. 67 delle disp. Att. c.c. comma III, l’usufruttuario è considerato condomino per quanto riguarda l’amministrazione e il godimento delle cose comuni, ed è tenuto alle spese di amministrazione e manutenzione mentre il nudo proprietario deve sostenere tutte le altre spese. Alla luce di quanto stabilito dagli artt. 1004 e 1005 c.c. per la imputazione e la ripartizione delle spese ai nudi proprietari ad agli usufruttuari, l’assemblea non può modificare i criteri stabiliti dalla legge. Ne consegue che l’usufruttuario ha il diritto di partecipare all’assemblea condominiale e di esercitare il diritto di voto decidendo anche in ordine alle relative spese. Orbene a tal proposito la Suprema Corte ha stabilito che in base all’oggetto è possibile distinguere le spese che gravano sull’usufruttuario da quelle che gravano sul nudo proprietario e in difetto di espressa previsione della legge non si può pretendere che l’assemblea sia gravata da un ulteriore onere che porterebbe, in caso inosservanza alla invalidità della delibera (c.f.r. Cass. 21/11/2000 n.15010). Alla luce di tutto quanto innanzi detto, codesto giudicante, condividendo le argomentazioni difensive sostenute da parte opposta, ritiene che l’assemblea condominale abbia rispettato i criteri di imputazione delle spese.
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, l’opposizione al decreto ingiuntivo è illegittima e le doglianze di parte opponente sono infondate, nonché vanno rigettate le domande riconvenzionali spiegate dall’opponente in ordine alla impugnative delle delibere condominiali citate, per le ragioni ut supra.
Pertanto l’opposizione va rigettata in quanto infondata in fatto ed in diritto ed il decreto ingiuntivo n.279/2005, emesso dal Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, in data 30.7.2005, già provvisoriamente eseguibile ab origine, viene quindi confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla D. G. A. contro Condominio di Via (omissis), così provvede:
1) Rigetta l’opposizione;
2) Per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.279/2005, emesso dal Giudice del Tribunale di Trani sez. Distaccata di Barletta emesso in data 30.7.2005, già provvisoriamente eseguibile, viene qui confermato;
3) Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall’opponente, in ordine alla impugnativa delle delibere condominiali del 3.12.2003, 24.5.2004, 20.9.2004 e 18.2.2005;
4) Condanna l’opponente al pagamento, in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi distrattario, delle spese della presente procedura liquidate in € 1.800,00, di cui € 800,00 per diritti, € 1.000,00 per onorario, oltre 12,5% ex art. 14 T.F. IVA e CAP come per legge.
Barletta, lì 20/06/2008
IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli