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Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 16:15
Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Barletta - sentenza 30.5.2008 n. 172. Dott. Nicola Frivoli
giovedì 3 luglio 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Appalto - denuncia dei vizi dell'opera
Emissione decreto ingiuntivo - competenza del giudice monocratico - questione di legittimità costituzionale - irrilevanza


 

Nel corso di un opposizione a decreto ingiuntivo, va considerata non rilevante la questione di illegittimità costituzionale sollevata da una delle parti, in quanto pur sul presupposto meramente dialettico e teorico di una ipotetica illegittimità della norma (art. 637 c.p.c.) che prevede la competenza del giudice monocratico, comunque si configurerebbe attesa la identità dell’autorità giudiziaria, una semplice violazione di attribuzioni nell’ambito dello stesso Ufficio (Presidente e giudici monocratici delle sezioni distaccate), e non già una incompetenza funzionale, in quanto tale destinata ad inficiare la validità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Monocratico anziché dal Presidente.


TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13330 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2004

TRA

A. I. DI F. D. M. & c. s.a.s. in persona del l.r.p.t.,elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio degli Avv.ti G. R. e V. D. P. che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale

-OPPONENTE-
E

A. D. S.R.L., inpersona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis), presso e nello studio dell’Avv. E. T. dal quale è rappresentata e difesa  in virtù di  procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI

Le parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14/05/2004, la A. I. di F. D. M. & C. s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 93 del 2004, con il quale il Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di  Barletta, le aveva ingiunto di pagare all’odierna opposta la somma di euro 10.829,23 oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo e spese quale credito per i lavori svolti dall’odierna opposta presso la sala consiliare del Comune di Capurso ( Ba ) su commissione dell’opponente così come risultanti dalla fattura n. 20 del 30/04/2003 rimasta inevasa.  

L’opponente in via preliminare eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché non emesso dal Presidente del Tribunale la cui competenza funzionale è rimasta invariata dopo la riforma del codice di rito.

Eccepiva, altresì, l’incompetenza territoriale del giudice adito e l’invalidità del provvedimento opposto. Eccepiva, altresì, l’illegittimità ed erroneità del decreto ingiuntivo opposto per carenza della esigibilità del credito. Nel merito contestava l’inadempienza della ditta “ A. D.”. Concludeva chiedendo l’accoglimento delle eccezioni preliminari, accertare e dichiarare che la ditta convenuta non ha eseguito le opere secondo le condizioni stabilite nel contratto a regola d’arte; in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi risolto il contratto di subappalto concluso tra le parti e, per l’effetto, condannare l’odierna opposta a risarcire il danno causato nell’importo di € 10.000,00 o in quell’altra somma stabilita secondo equità. Dichiarare invalido e privo di effetti giuridici l’opposto decreto. Con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/07/2004 si costituiva l’odierna opposta richiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c., in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale, dichiarare compensate eventuali somme a qualsiasi titolo dovute dalla A. D. alla A. I., con il suo maggior credito rinveniente dalla fattura su cui si fonda il decreto opposto con conseguente vittoria di spese di lite.  

All’udienza del 20/09/2004 il giudicante si riservava e, con ordinanza resa fuori udienza in data 22-23/09/2004, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa all’udienza di trattazione del 07/02/2005.

Successivamente la causa veniva rinviata per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c.

Articolati i mezzi istruttori il giudicante si riservava e, con ordinanza resa fuori udienza in data 16/02/2006, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 05/02/2007.

A tale udienza il giudice introitava la causa per la decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

Con ordinanza resa fuori udienza in data 21-22/01/2008, il giudicante rimetteva la causa sul ruolo ritenendo opportuno ottenere chiarimenti dalle parti in ordine al presente giudizio.

All’udienza dell’11/02/2008 il giudicante introitava la causa senza termini.  

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare ritiene questo giudice soffermarsi sulle questioni preliminari sollevate da parte opponente nei propri atti difensivi.

Orbene come già ampiamente e precisamente evidenziato dal precedente giudicante le eccezioni preliminari così come formulate non possono essere accolte.

Parte opponente ritiene che il decreto è nullo perché non emesso dal Presidente del Tribunale la cui competenza funzionale è rimasta invariata dopo la riforma del codice di rito. Orbene come già precisato nell’ordinanza del 22-23/09/2004, la questione di illegittimità costituzionale non è rilevante “ in quanto pur sul presupposto meramente dialettico e teorico di una ipotetica illegittimità della norma ( art. 637 c.p.c. ) che prevede la competenza del giudice monocratico, comunque si configurerebbe attesa la identità dell’autorità giudiziaria, una semplice violazione di attribuzioni nell’ambito dello stesso Ufficio ( Presidente e giudici monocratici delle sezioni distaccate ), e non già una incompetenza funzionale, in quanto tale destinata ad inficiare la validità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Monocratico anziché dal Presidente”. Alla luce di quanto detto tale eccezione preliminare non può essere accolta.

Allo stesso modo non meritevole di accoglimento risulta l’eccezione di incompetenza territoriale atteso che, pur avendo previsto un foro convenzionale, le parti nel contratto non hanno previsto tale foro in via esclusiva e quindi il foro di competenza va individuato in relazione all’art. 20 c.p.c. e, atteso che l’obbligazione pecuniaria doveva essere adempiuta a Barletta laddove ha sede la società creditrice opposta, correttamente il giudizio è stato incardinato presso il Tribunale di Barletta.

Nel merito, in primo luogo, l’odierno giudicante, fa rilevare la piena ammissibilità del decreto essendo, lo stesso, fondato su prova scritta. Ebbene, le scritture contabili autenticate prescritte dalle leggi tributarie, allegate a sostegno della domanda di pagamento legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo e, nell’eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso la generica affermazione di nulla dovere, come avvenuto nel caso di specie.

 L’art. 634 c.p.c., comma 2, recita “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, …, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute,…”.

Deve quindi ritenersi che siano stati pienamente integrati i requisiti, individuati dal legislatore, necessari per dar corso al procedimento speciale di ingiunzione e dunque il relativo decreto deve ritenersi valido a tutti gli effetti di legge.

La prova scritta richiesta dall’art. 633 c.p.c., per l’emissione del decreto ingiuntivo, infatti, può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza dell’indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cfr in tal senso Cass. n. 6879 del 23.07.1994). Orbene, l’analisi della documentazione allegata, consente di concludere che l’obbligo derivante dal combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c. e 2214 c.c. sia stato regolarmente e puntualmente assolto dalla odierna opposta.

Ed ancora, va rilevato che nel corso del presente giudizio, l’opposto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del rapporto con l’odierno opponente e che conferma l’esistenza del credito vantato dalla società opposta.

Orbene per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il principio dell’onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro e, quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte ( c.f.r. Cass. 25/09/1998 n. 9592; Cass. 03/04/1992 n. 4118 )”. Nella presente controversia l’opponente ha sostenuto l’inadempimento dell’opposta; tuttavia le prove fornite non sono tali da dimostrare l’avvenuto inadempimento e l’inesistenza della avversa pretesa creditoria.

Alla luce di quanto innanzi l’odierno giudicante uniformandosi alla giurisprudenza prevalente ritiene che affinché ”un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione ancorché non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione, non esistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte. Occorre invece che lo stesso sia esplicitamente ammesso da controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento” ( c.f.r. Cass. 16/10/1998 n. 10247 ).  Nel caso de quo, da un attento esame della documentazione prodotta in atti, nonché dagli atti difensivi non emergono circostanze che smentiscono l’avverso dedotto e che possono ritenersi sufficientemente idonee a provare la domanda dell’opponente.     

In virtù di quanto detto, le argomentazioni assunte da parte opponente si rivelano assolutamente non fondate oltre che giuridicamente non provate.  

Va inoltre precisato che, per giurisprudenza costante si ritiene che ai sensi dell’art. 1667 secondo comma c.c. “ il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”. Nel caso de quo non risulta essere stata effettuata alcuna contestazione dei vizi né è stata mai chiesta l’eliminazione di presunti vizi sino alla proposizione della presente opposizione. Pertanto codesto giudicante non può non considerare che trovandoci in presenza di vizi facilmente riconoscibili, gli stessi, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1667 c.c., dovevano essere immediatamente contestati, infatti la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili ( c.f.r. art. 1667 c.c. ).

Per tutto quanto innanzi precisato ritiene codesto giudicante che dagli atti difensivi dell’opponente non emergono circostanze che smentiscono l’avverso dedotto e che possono ritenersi sufficientemente idonee a provare la domanda dell’opponente; pertanto l’opposizione, non risultando supportata da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare i fatti modificativi e/o estintivi dell’obbligazione dedotta in giudizio, non può essere accolta.

In virtù di quanto innanzi precisato, non può ritenersi meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente.

Pertanto l’opposizione va rigettata in quanto infondata in fatto ed in diritto ed il decreto ingiuntivo n. 93 del 2004 viene qui confermato e munito di formula esecutiva.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Niocola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla A. I. di F. D. M. & C. s.a.s. in persona del l.r.p.t  contro la A. D. s.r.l. in persona del l.r.p.t. così provvede:

1)      Rigetta l’opposizione;

2)      Per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 93 del 2004, emesso  dal Tribunale di Trani, Sezione distaccata di  Barletta e lo munisce di formula esecutiva;

3)      Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente;

4)      Condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposta delle spese della presente procedura che liquida in euro 1.800,00 di cui € 800,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre spese 12,50% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge.

Barletta,lì  30/05/2008                                                                    
      IL GIUDICE
            Avv. Nicola Frivoli