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Sezione di Barletta

 
   
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Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Barletta - sentenza 19.5.2008 n. 157. Dott. Nicola Frivoli
giovedì 3 luglio 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Opposizione a precetto su decreto ingiuntivo - motivi di opposizione

In sede di opposizione all’esecuzione condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso (c.f.r. Cass. civ. n. 12664/2000; n. 9205/2001; 3007/1992 ); perciò il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito ( c.f.r. Cass. n. 7272 del 12/05/2003).


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRANI

Sede Distaccata di Barletta

Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13348 del ruolo generale relativo all’anno 2007

TRA

D. M. S.R.L. in persona dell’amministratrice sig.ra C. F., elettivamente domiciliata in Trani a (omissis), presso lo studio dell’Avv. E. P., che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di citazione in opposizione a precetto,  

 
-OPPONENTE-

                                                              E

DITTA I. E. G. di G. S. in persona dell’omonimo titolare, elettivamente domiciliata in Barletta alla via (omissis), presso lo studio dell’Avv. T. D., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

                                                                                                            -OPPOSTA-

 
Oggetto: Opposizione a precetto
 

CONCLUSIONI:Le parti concludevano come in atti.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22-23/05/2007, la D. M. s.r.l. proponeva opposizione avverso il precetto con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c., notificatole in data 19/05/2007 con il quale le si intimava il pagamento della somma di € 31.272,81 oltre accessori di legge ed interessi dal 17/02/2006 in virtù del decreto ingiuntivo n. 54/07 emesso da codesto Tribunale e dichiarato esecutivo con provvedimento reso in data 04/05/2007.

L’opponente eccepiva la nullità e l’inefficacia del precetto per difetto di idonea procura dell’intimante, eccepiva altresì la nullità ed inefficacia del precetto per difetto della data, l’illegittima declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo, nullità della relativa istanza e, quindi, anche del consequenziale provvedimento. Chiedeva, infine, la compensazione con altro credito di € 8.569,42, oltre spese e competenze legali ed accessori –vantato dalla D. M. s.r.l. nei riguardi di G. S.. Concludeva, chiedendo, previa sospensione cautelare ex art. 615 c.p.c. del titolo esecutivo, l’accoglimento dell’opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata l’08/06/2007, si costituiva l’odierna opposta eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del precetto e contestuale istanza di sospensione del titolo esecutivo, contestava nel merito l’avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto e diritto. Concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione a precetto con vittoria delle spese di lite.

All’udienza dell’08/06/2007, il giudicante si riservava e con ordinanza resa fuori udienza il 18-19/06/2007, sospendeva l’efficacia del titolo posto a base dell’atto di precetto.

Avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo innanzi al Tribunale di Trani che con provvedimento depositato il 10/10/2007, accoglieva il detto reclamo e rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo avanzato dalla D. M. s.r.l.

All’udienza del 15/10/2007 il giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 04/02/2008.

A tale udienza il giudicante introitava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

                                                             MOTIVI DELLA DECISIONE                                                     

La domanda dell’opponente va rigettata per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente codesto giudicante deve ribadire che l’opposizione a precetto di cui è causa è fondata sul decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Nel merito va quindi rilevato che parte del contenuto della opposizione inoltrata dall’odierna opponente verte su motivi che avrebbero dovuto essere proposti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Orbene per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “ in sede di opposizione all’esecuzione condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso” (c.f.r. Cass. civ. n. 12664/2000; n. 9205/2001; 3007/1992 ); e ancora “ il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito” ( c.f.r. Cass. n. 7272 del 12/05/2003).

Alla luce di quanto innanzi, codesto giudicante deve rilevare che alla base del precetto opposto vi è un decreto ingiuntivo che, si ripete ai sensi dell’art. 647 c.p.c. è divenuto esecutivo. Tale principio è stato peraltro ribadito dal Tribunale di Trani in sede collegiale accogliendo il reclamo proposto da parte opposta.

Parte opponente, nell’atto di opposizione ha eccepito, altresì,  il difetto di procura. Codesto giudicante non può ritenere meritevole di accoglimento tale eccezione in quanto, così come già precisato dal Tribunale di Trani in sede di reclamo, il precetto può anche essere sottoscritto personalmente dalla parte non costituendo un atto introduttivo di un giudizio.

Nel caso de quo, il sig. G. S. ha sottoscritto la procura a margine dell’atto notificato il 19/05/2007 non inficiando la validità del precetto in quanto al difensore va riconosciuto il più ampio ius postulandi ivi compresa la facoltà di procedere alla redazione del precetto ( c.f.r. pag. 4 dell’ordinanza resa dal Tribunale di Trani in sede di reclamo). A tal proposito va rammentato che la Suprema Corte ha stabilito che l’atto di precetto “ va dichiarato ammissibile, anche qualora la procura sia stata redatta in termini generici o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze “ ( c.f.r. Cass. S.U. 17/12/1998 n. 12615 ).

Per tutto quanto innanzi esposto, l’opposizione a precetto è infondata e va rigetta.

Allo stesso modo non può essere accolta l’eccezione formulata da parte opponente e relativa alla nullità ed inefficacia del precetto per difetto di data. Infatti è del tutto pacifico che il momento dal quale decorre il termine previsto dall’art. 480 c.p.c. per permettere l’adempimento del debitore onde evitare l’esecuzione forzata va individuato nel momento della notifica dell’atto di precetto.

Per quanto, inoltre, concerne la richiesta, avanzata da parte opposta, relativa alla condanna dell’opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ritiene questo giudicante non sussistere, nella fattispecie in esame, quell’abuso del diritto d’azione e quel pretestuoso esperimento dell’azione stessa idonei ad integrare la mala fede o la colpa grave nell’ipotesi di iniziativa processuale temeraria.

Ad abundantiam, va inoltre rilevato come costituisca onere della parte istante, nel caso di specie di parte opposta, fornire la prova del danno subito non potendo il Giudice, secondo la giurisprudenza dominante, utilizzare, in sede di liquidazione, mere nozioni di comune esperienza o far ricorso al criterio equitativo ove dagli atti non risultino elementi idonei all’identificazione di tale danno.

Per quanto concerne il regime delle spese processuali ritiene questo giudicante sussistere giusti motivi, anche tenuto conto del rigetto della domanda formulata da parte opposta e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.,  per una declaratoria di integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla D. M. s.r.l. in persona della sua amministratrice sig.ra C. F. nei confronti della Ditta I. E. G. di G. S., in persona dell’omonimo titolare, così provvede:

1) rigetta l’opposizione a precetto;

2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Barletta, lì 19/05/2008                                                                                                             IL GIUDICE
 

                                                                                              Avv. Nicola Frivoli