mercoledì 25 giugno 2008 - Pubblicazione a cura di
Fallimento - concordato preventivo - fase di liquidazione - esercizio del diritto di prelazione - legittimità - sussistenza
Nel caso di vendita effettuata dal liquidatore in esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 19 febbraio – 15 aprile 2008, n. 9872
(Presidente Varrone – Relatore Spagna Musso)
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 21/7/94 la Immobiliare Agricola Ardea s.n.c, in persona delle socie-coltivatrici dirette F. E. e D. R., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Biella la Mirabella soc. sempl. per sentir accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del retratto agrario ai sensi delle leggi nn. 590/65 e 817/71, deducendo la violazione del diritto di prelazione a loro spettante, quale confinanti, su fondo agricolo sito nei Comuni di Biella e Occhieppo Superiore, acquistato dalla convenuta dalla Monte Bianco Industriale Tessili s.r.l. in concordato preventivo con atto in data 17/7/93.
Costituitasi la convenuta società, che eccepiva, tra l'altro, che la società venditrice non era obbligata all'osservanza della dedotta prelazione in quanto era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, in attuazione della quale la vendita in questione era stata effettuata da parte del liquidatore giudiziario, ed intervenuta volontariamente la società Monte Bianco per sostenere la ragioni della convenuta, l'adito Tribunale di Biella-Sezione Stralcio, in seguito all'entrata in vigore della l. n. 276/97, con sentenza in data 23/11/2001, rigettava la domanda.
Con atto notificato in data 19/11/2002 alla sola Mirabella soc. sempl., proponeva appello la società Ardea, facendo presente che il Tribunale aveva erroneamente interpretato le norme relative alla prelazione agraria in caso di vendita da parte di società in concordato preventivo concessione dei beni ai creditori; costituitasi l'appellata, la Corte d'Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 27/4/2004, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado; statuiva, in particolare, la Corte che "l'ipotesi del concordato preventivo vada assimilata alle altre ipotesi di deroga considerate dal secondo comma dell'art. 8 l. n. 590/65 alla luce delle condivise osservazioni svolte dalla sentenza n. 339/94 della Suprema Corte...e comunque nella fattispecie si tratta semplicemente di riconoscere che il valore dell'espressione vendita forzata consente di applicare la disposizione eccettuativa in ogni ipotesi in cui la decisione di vendere l'immobile non sia riconducibile alla volontà del proprietario".
Ricorre per cassazione la Immobiliare Agricola Ardea con un unico articolato motivo; cui resiste con controricorso la società Mirabella. Ha depositato memoria la ricorrente.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 8, secondo comma della l. n. 590/65, e relativo difetto di motivazione, sul decisivo punto della ritenuta assimilazione dell'ipotesi di concordato preventivo agli altri casi di deroga menzionati dall'art. 8 suddetto, con conseguente esclusione dell'applicabilità nel caso di specie dell'istituto della prelazione; e ciò anche in relazione a quanto di recente affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14083/2004.
Il ricorso merita accoglimento.
Premesso che il thema decidendum nella presente controversia riguarda l'operatività o meno della prelazione di cui all'art. 8 legge n. 590 del 1965 nel caso di vendita da parte di società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori e che la Corte di Torino, con la impugnata decisione, ha escluso che le vendite realizzate in esecuzione della procedura di concordato preventivo siano assimilabili alle vendite forzate, non può che ribadirsi in proposito quanto statuito con indirizzo giurisprudenziale consolidato da questa Corte di legittimità (tra le altre, S.U. n. 14083/2004).
In relazione, infatti, alla vendita effettuata dal liquidatore in esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto, convenzionalmente attribuito a un terzo dal debitore prima dell'ammissione della procedura, atteso che il rapporto di prelazione, come tutti i rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie (mancando nella disciplina del concordato il richiamo alle disposizioni dettate dagli artt. 72-83 legge fall.) a seguito dell'apertura del concordato o della sua omologazione; non è ricavabile dal sistema l'oggettiva incompatibilità della prelazione con la fase esecutiva del concordato (sia perché la forma e le modalità della liquidazione competono al debitore cedente, che può stabilire la vendita a trattativa privata e il tribunale interviene, ai sensi dell'art. 182 legge fall., solamente se il concordato non dispone diversamente, sia perché irrilevante che il trasferimento venga attuato con atti di carattere negoziale ovvero coattivo); va escluso, infine, che la prelazione incida in modo negativo sugli interessi dei creditori, in quanto essa comporta il solo onere della denuntiatio e si colloca in un momento successivo alla individuazione dell'acquirente e alla definitiva determinazione del prezzo.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, dichiarando compensate per intero le spese della presente fase.