mercoledì 25 giugno 2008 - Pubblicazione a cura di
Assicurazioni,assicurativo,risarcimento danni,massimale
"in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, con riferimento al superamento dei limiti del relativo massimale, in ordine al rapporto tra danneggiato ed assicuratore, il danneggiato non deve necessariamente proporre contro l'assicuratore una specifica domanda di responsabilità per colpevole ritardo (mala gestio cosiddetta impropria, diversamente dalla mala gestio cosiddetta propria, la quale ultima, sostanziandosi nella domanda dell’assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il massimale di polizza, deve essere espressamente formulata), ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese (Cass., 30 ottobre 2007, n. 22883; Cass., 31 luglio 2006, n. 17460). In altri termini, a prescindere dall'accertamento se una domanda specifica in tal senso sia stata o no presentata e dalla ammissibilità di una tale domanda, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che non sia necessaria la proposizione di una specifica domanda, essendo invece sufficiente che l'attore abbia chiesto il pagamento di interessi e rivalutazione, ovvero l'integrale risarcimento del danno, il che nel caso in esame, è stato appunto effettuato."
Presidente Petti - Relatore D’Amico
Pm Velardi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 20 maggio 1983 F..G. e R..C. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore C. , convenivano in giudizio O.G. e la ... Assicurazioni chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che asserivano di aver subito in seguito ad un incidente stradale del quale era rimasto vittima il loro figlio.
La ... si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice.
Dopo l'interruzione a seguito della messa in liquidazione della convenuta, la causa era quindi riassunta dai coniugi G. -C. e da C..G. divenuto intanto maggiorenne.
Con sentenza del 15 gennaio 2001 Il Tribunale di Messina dichiarava l'esclusiva responsabilità dell'... per
l'incidente di cui sopra e lo condannava, con la SAI, al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Proponeva appello la SAI.
I coniugi G. -C. e C..G. chiedevano il rigetto dell'appello; insistevano in quello da essi proposto, in via principale, in separato giudizio, avverso la medesima sentenza; proponevano appello incidentale.
La Corte d'Appello di Messina, riuniti i procedimenti, accoglieva gli appelli principali; rigettava quelli incidentali;
condannava G..O. al risarcimento danni in favore di G.C. e dei coniugi G. -C. ; dichiarava che la Sai era obbligata al risarcimento nel limite di Euro 10.329,13.
Hanno proposto ricorso per cassazione C..G. ed i coniugi G. -C. con due motivi. Resistono con distinti controricorsi la ... Italiana di assicurazioni s.p.a. in l.c.a. e la Fondiaria - Sai s.p.a. nella qualità di impresa designata per il F.g.v.s..
Motivi della decisione
1) Con i due motivi del ricorso principale C..G. , F..G. e R..C. rispettivamente denunciano:
“1) PRIMO MOTIVO.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1904 ss., 2043 ss. c.c., 99, 101 e 292 c.p.c., 184 c.p.c. nella formulazione precedente alla novella, 18 ss., l. 24 dicembre 1969 n. 990, del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 e del d.l. 26 settembre 1978 n. 576, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. Omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.”;
“2. - SECONDO MOTIVO. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1201 ss., 1904 ss. e 2043 ss. c.c., degli artt. 99, 101, 106 e 292 c.p.c., dell'art. 184 c.p.c. nella formulazione precedente alla novella, degli artt. 18 SS., l. 24 dicembre 1969 n. 990, del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, del d.l. 26 settembre 1978 n. 576, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. Omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.”.
2. Con il primo motivo i ricorrenti sostengono in particolare che la domanda di condanna oltre il massimale doveva considerarsi ritualmente introdotta nel processo e criticano quindi, considerandola illegittima, la diversa soluzione accolta dalla Corte di Appello.
2.1. In tal senso un profilo di illegittimità viene anzitutto individuato dai ricorrenti nella violazione dell'obbligo di motivazione atteso che, a loro avviso, la Corte territoriale ha sostanzialmente omesso di valutare le questioni relative alla ritualità dell'introduzione della domanda da parte degli attori, sotto il duplice profilo, per un verso, della idoneità del rinvio ad una precedente difesa - da essi operato nella comparsa conclusionale - ad ampliare il thema decidendum; per altro verso, della necessità di notificazione di tale atto alla parte contumace. La Corte di Appello, secondo i ricorrenti, non poteva infatti limitarsi a rilevare che nella citazione tale domanda non era stata proposta ma, secondo un corretto criterio di interpretazione della domanda, avrebbe dovuto estendere l'indagine a tutti gli atti processuali della prima fase del giudizio.
Osservano ancora i ricorrenti che il Commissario liquidatore della ...S.p.A., ritualmente costituito nel giudizio di primo grado, ha esplicitamente accettato il contraddittorio sulla domanda de qua, sia mediante la replica alle deduzioni contenute nella prima comparsa conclusionale; sia con la mancata impugnazione, per pretesa violazione del principio del contraddittorio, del capo della decisione di primo grado che tale domanda aveva accolto. Sulla base di questi rilievi i ricorrenti concludono quindi che la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere come dato definitivamente acquisito che le parti danneggiate avevano proposto la domanda per mala gestio già nel corso del processo di primo grado.
2.2. Per quanto riguarda poi l'omissione della notificazione della prima comparsa conclusionale alla parte
contumace, i ricorrenti sostengono che la relativa eccezione era infondata e comunque irrilevante, non essendo necessario effettuare la tale notificazione all'impresa designata quale parte convenuta contumace, atteso che il giudizio, inizialmente instaurato nei confronti della società assicuratrice in bonis, prosegue nei confronti di quest'ultima, in persona del commissario liquidatore. Ed in ogni caso l'omessa notificazione non avrebbe dovuto precludere la valutazione nel merito da parte del giudice d' appello essendo intangibile la condanna espressa dal primo giudice sulla base della puntuale motivazione.
2.3. I ricorrenti precisano infine che la domanda diretta al pagamento di interessi e rivalutazione anche per la parte eccedente il massimale avrebbe dovuto ritenersi compresa nella richiesta già formulata nella citazione introduttiva del giudizio, avendo parte attrice richiesto fin da quell'atto il risarcimento del danno “oltre interessi dal fatto al soddisfo e svalutazione monetaria”.
3. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha infatti precisato che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, con riferimento al superamento dei limiti del relativo massimale, in ordine al rapporto tra danneggiato ed assicuratore, il danneggiato non deve necessariamente proporre contro l'assicuratore una specifica domanda di responsabilità per colpevole ritardo (mala gestio cosiddetta impropria, diversamente dalla mala gestio cosiddetta propria, la quale ultima, sostanziandosi nella domanda dell’assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il massimale di polizza, deve essere espressamente formulata), ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese (Cass., 30 ottobre 2007, n. 22883; Cass., 31 luglio 2006, n. 17460). In altri termini, a prescindere dall'accertamento se una domanda specifica in tal senso sia stata o no presentata e dalla ammissibilità di una tale domanda, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che non sia necessaria la proposizione di una specifica domanda, essendo invece sufficiente che l'attore abbia chiesto il pagamento di interessi e rivalutazione, ovvero l'integrale risarcimento del danno, il che nel caso in esame, è stato appunto effettuato.
3.1. Con il secondo motivo i ricorrenti criticano la dichiarazione della Corte d'Appello secondo la quale non vale nei confronti della Sai, quale impresa cessionaria del ..., la domanda autonoma di garanzia, proposta verso la ..., oggi ..., dall'assicurato danneggiante G..O. , nella costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta solo con comparsa del 6 marzo 1998, in sede di prosecuzione del giudizio interrotto a seguito della messa in l.c.a. della stessa .... Secondo la Corte distrettuale tale domanda deve ritenersi infatti inammissibile in quanto tardivamente proposta ed in ogni caso inefficace nei confronti della Sai, nella qualità contumace, nel giudizio di primo grado, perché a quest'ultima non notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c.. Ritiene invece parte ricorrente che l'accettazione del contraddittorio ad opera delle parti costituite - e cioè del Commissario liquidatore della ... S.p.A. è avvenuta esplicitamente, sia mediante la contestazione, nel merito, della richiesta presentata dall'... nella propria comparsa di costituzione e risposta del 6 marzo 1998, con correlata istanza di rigetto presentata alla udienza di precisazione delle conclusioni del 7 dicembre 1999; sia a seguito della mancata impugnazione del capo della decisione della sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di pagamento oltre il massimale. Altresì erronea è, secondo i ricorrenti, la deduzione relativa alla omessa notificazione alla parte contumace in quanto la domanda proposta dall'O. doveva considerarsi direttamente efficace anche nei confronti della SAI, quale impresa cessionaria del Fondo di garanzia, subentrata nella stessa posizione giuridica sostanziale e processuale della ..., non essendo necessaria alcuna notifica.
3.2. Aggiungono infine i ricorrenti di avere un evidente interesse sostanziale, con correlata legittimazione processuale, alla affermazione della illegittimità di tale capo della sentenza dato che la domanda diretta alla condanna della società assicuratrice per mala gestio proposta dall'assicurato nei confronti della società assicuratrice ha introdotto nell'ambito del processo una richiesta di cui può automaticamente e direttamente avvantaggiarsi il danneggiato anche senza necessità di una sua formale adesione. Precisano al riguardo: 1) che è proprio l'assicurato il soggetto titolare dell'iniziativa processuale (v. Cass., 15 gennaio 2003, n. 477), potendosi limitare la parte danneggiata a richiedere l'integrale risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi; 2) che l'..., nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non si limitava a richiedere di essere tenuto indenne dalla società assicuratrice, bensì chiedeva che la stessa società fosse condannata direttamente al pagamento di tutte le somme dovute dagli attori; 3) che lo stesso danneggiato, nella qualità di creditore dell'assicurato, è legittimato ad agire per la tutela della posizioni soggettive del debitore inerte, nella misura in cui le stesse sono finalizzate alla soddisfazione del proprio credito.
4. Il motivo appena illustrato è infondato. In primo luogo si deve infatti osservare che i ricorrenti, in quanto danneggiati, hanno un interesse di mero fatto all'accoglimento della domanda del danneggiante e non sono perciò legittimati ad impugnare la pronuncia di rigetto. In secondo luogo deve escludersi che la domanda proposta dall'assicurato si estenda automaticamente al danneggiato, potendo essa essere proposta solo dallo stesso assicurato ed essendo del tutto autonoma rispetto alla domanda di risarcimento danni o di mala gestio impropria proposta dal danneggiato (Cass., 5 febbraio 2005, n. 2276; Cass., 4 maggio 2004, n. 8458). Né i ricorrenti possono affermare di agire in via surrogatoria non riscontrandosi, nel caso in esame, l'inerzia del titolare del diritto.
Sotto diverso profilo si deve anche osservare che sul punto si è formato un giudicato interno, in quanto gli attuali ricorrenti hanno fatto valere la pretesa de qua solo con l'appello incidentale. E quest'ultimo è da considerare a sua volta inammissibile, essendo successivo all'appello principale proposto dagli stessi ricorrenti che avevano così consumato il proprio potere di impugnazione.
Per tutte le considerazioni che precedono deve essere in conclusione accolto il primo motivo del ricorso e rigettato il secondo, con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione.
Roma, 28 febbraio 2008
Pubblicata il 6 giugno 2008