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Tar Puglia, Sez. I, sent. del 23/6/2008, n.01543
martedì 24 giugno 2008 - Pubblicazione a cura di

Dia, Impianti Eolici di microgenerazione e principio di legalità

N. 01543/2008 REG.SEN.
N. 00651/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2008, proposto da:
T. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bizzarri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore n. 14;

contro
Comune di R, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare,

- del provvedimento del 9 aprile 2008, prot. n.3205, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di R. con il quale è stato ordinato alla T s.r.l. di non effettuare l'intervento oggetto della denuncia di inizio attività presentata per la realizzazione di un solo aereogeneratore per la produzione di energia eolica non superiore ad 1 Mw sui terreni di sua proprietà siti in Rocchetta Sant' Antonio, località "lo Spineto";

- della delibera di G. C. n. 40 del 18 marzo 2008 del Comune di R. avente ad oggetto "indirizzi per la predisposizione di un regolamento che disciplini l'installazione di impianti eolici di potenza non rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. Reg.n.16/2006".

 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;
Udito nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

La società T. s.r.l. ha presentato all’Ufficio Tecnico del Comune di R. una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un aerogeneratore per la produzione di energia eolica con potenza inferiore ad 1 Mw.

Con il provvedimento del 9 aprile 2008 il citato Comune ha disposto la restituzione della d.i.a. alla ricorrente comunicando che, in vista della futura regolamentazione dell’installazione di impianti eolici di minore potenza, prevista con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18 marzo 2008, è stata interrotta ogni attività istruttoria ed inibito qualsiasi intervento esecutivo.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini la ricorrente impugna il provvedimento e la delibera di G.C. citati deducendo i seguenti profili di illegittimità:

1) violazione del principio di legalità per difetto di previsione normativa ed eccesso di potere;

2) violazione ed erronea interpretazione del Regolamento Regionale n. 16 del 4 ottobre 2006, violazione della delibera di G.R. n. 35 del 23 gennaio 2007 e dell’art. 27 della L. Reg. n. 1 del 19 febbraio 2008, eccesso di potere.

Alla camera di consiglio del 28 maggio 2008, fissata per l’esame della domanda di misura cautelare, il Collegio, rilevata l’integrità del contraddittorio, si riservava di provvedere con sentenza breve ai sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, dandone comunicazione alla parte presente.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Invero, coglie nel segno il primo motivo del ricorso con cui si assume che il rigetto della denuncia di inizio attività è illegittimo perché non fondato su disposizioni vigenti al momento della sua presentazione.

La “restituzione” della d.i.a. fondata sul mero proposito di adottare in futuro la regolamentazione di settore per la disciplina di aerogeneratori di potenza inferiore a 1 Mw si pone difatti decisamente in contrasto con il principio di legalità che, per un verso, richiede la corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni normative vigenti e, per altro verso, esclude che la libera attività del privato possa essere inibita in mancanza di espressa previsione di legge.

Ne consegue l’illegittimità della delibera di Giunta Comunale del 18 marzo 2008 che ha disposto l’interruzione di ogni attività istruttoria relativa alla installazione degli impianti di “microgenerazione” con restituzione delle eventuali d.i.a. già inoltrate in relazione al mero intendimento di procedere alla regolamentazione di settore ed altresì illegittimo si appalesa il provvedimento applicativo impugnato del 9 aprile 2008 con cui l’Ufficio Tecnico Comunale, in esecuzione delle predetta delibera, ha respinto la d.i.a. ed ha inibito qualsiasi attività esecutiva.

Tali atti determinano di fatto una inammissibile sospensione sine die dell’istruttoria procedimentale, incidendo inoltre in un settore, quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che è stato liberalizzato per effetto dell’art. 1 comma 2 della L. 23 agosto 2004 n. 239, seppure nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente.

Parimenti fondato è il secondo motivo del ricorso con cui parte ricorrente deduce che, trattandosi di progetto relativo ad un singolo aerogereneratore con potenza non superiore ad 1 Mw, alla fattispecie in esame non si applica il Reg. Reg. 16/2006 e, pertanto, la sua realizzazione non è subordinata all’individuazione delle aree operata con il Piano Regolatore per l’installazione di impianti eolici (P.R.I.E.) ma a tal fine è sufficiente la denuncia di inizio di attività.

Difatti, dalla relazione tecnica allegata al ricorso emerge che l’impianto in esame ha una potenza di 950 Kw e, pertanto, rientra nei c.d. impianti di “microgenerazione” (con potenza non superiore ad 1 Mw) previsti dall’art. 2 lett. a) ed e) del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 397.

A tali impianti non si applica il Reg. Reg. 4 ottobre 2006 n. 16 che all’art. 4 prevede l’adozione da parte dei Comuni di Piani Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) finalizzati all'identificazione delle aree non idonee per la localizzazione degli aerogeneratori. Difatti l’art. 3 dispone “Il presente regolamento si applica agli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW”.

L’art. 27 della L. Reg. 19 febbraio 2008 n. 1 dispone che a tali aerogeneratori (fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ed incidenza ambientale), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Pertanto, illegittimamente il Comune di R. ha disposto la restituzione della d.i.a. regolarmente presentata ai sensi delle citate disposizioni per la realizzazione di un singolo aerogeneratore eolico con potenza inferiore a 1 Mw.

In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nr. 651 del 2008 e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di R. prot. 3205 del 9 aprile 2008 e la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 18 marzo 2008.

Condanna il Comune di R. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della T. s.r.l. che liquida equitativamente in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Laura Marzano, Referendario
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO