venerdì 13 giugno 2008 - Pubblicazione a cura di
Revocatoria – accordi tra coniugi – impugnazione accordo – sufficienza – precisazioni [art. 2901 c.c.]
È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata.
La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione.
La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 27 marzo - 13 maggio 2008, n. 11914
(Presidente Mazza - Relatore Lanzillo)
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 5.12.2000 V. F. ha convenuto davanti al Tribunale di Torino - Sez. distaccata di Ciriè - i coniugi G. T. e A. R., chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto di trasferimento dall'uno all'altra della quota del 50% di un immobile, di cui al rogito notarile 15.4.1997.
I convenuti hanno resistito alla domanda, deducendo che il trasferimento era avvenuto in esecuzione degli obblighi di mantenimento assunti dal marito nei confronti della moglie, con verbale di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Torino il 10.3.1997. Trattavasi, pertanto, di adempimento di un debito scaduto, non revocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod. civ..
Con sentenza 23 settembre 2002 n. 82 il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria, dichiarando inefficace il trasferimento immobiliare, con la motivazione che il provvedimento di omologazione della separazione consensuale non preclude la revocabilità dell'atto, essendo privo degli effetti del giudicato, e che l'atto di trasferimento, non essendo avvenuto a titolo oneroso, non richiedeva la prova della partecipazione dell'acquirente al consilium fraudis.
La R. ha proposto appello, ribadendo che il trasferimento costituiva atto dovuto e negando, in subordine, che ricorressero i presupposti per la revoca, ed in particolare il pregiudizio per le ragioni del creditore, considerato che l'immobile trasferito era gravato da mutuo ipotecario, il cui importo superava il valore della quota di comproprietà dell'immobile, mutuo che l'acquirente si era accollata.
Nel contraddittorio con il F., che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, e con il T., che ha proposto appello incidentale fondato sulle stesse ragioni dedotte dalla moglie, la Corte di appello di Torino, con sentenza 7-26 novembre 2003 n. 1521, notificata il 9 marzo 2004 - in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Torino - ha respinto la domanda di revoca, compensando fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Con atto notificato il 7 maggio 2004, V. F. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste la R. con controricorso.
Motivi della decisione
1.- La Corte di appello di Torino ha motivato la sua decisione con il fatto che il F. ha proposto l'azione revocatoria solo nei confronti del rogito di trasferimento immobiliare intercorso fra i coniugi il 15.4.1997; che detto rogito menziona come causa del trasferimento gli accordi intercorsi fra i coniugi in sede di separazione consensuale omologata e che pertanto costituisce mero adempimento dell'obbligo assunto dal marito nel predetto verbale. In quanto tale, non è soggetto a revoca, per espressa disposizione dell'art. 2901, comma 3, cod. civ.. Ha soggiunto che l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli accordi di cui al verbale di separazione.
2.- Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 2901 cod. civ. ed illogica o contraddittoria motivazione in relazione agli art. 156 e 158 cod. civ., il F. rileva che la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che sono suscettibili di revoca solo gli atti di disposizione del patrimonio, tali da incidere negativamente sulla sfera patrimoniale del debitore; non gli accordi aventi efficacia meramente obbligatoria; e che, analogamente a quanto la giurisprudenza afferma in tema di contratto preliminare e contratto definitivo, la domanda di revoca va proposta contro il contratto definitivo, quale è da considerare, nella specie, l'atto di trasferimento immobiliare. In ogni caso, dalle dichiarazioni rese dai due coniugi, ed in particolare dalla moglie, negli atti difensivi del giudizio di primo grado e nel corso dell'interrogatorio libero, l'obbligo di mantenimento della moglie da parte del marito era da ritenere insussistente.
3.- Il ricorso è fondato.
È indubbio che, nella specie, la finalità perseguita dai coniugi in sede di separazione è stata attuata mediante due atti diversi: l'accordo di separazione, avente effetti meramente obbligatori, quanto al trasferimento della proprietà dell'immobile in adempimento degli obblighi di mantenimento, e il rogito notarile di cessione, che enuncia come sua causa il suddetto accordo.
La Corte di merito ha qualificato come mero adempimento - cioè come atto avente funzione esclusivamente solutoria - il secondo atto, e lo ha perciò ritenuto non suscettibile di revoca.
Appare in primo luogo singolare che sia considerato mero adempimento di un debito un vero e proprio contratto, qual è il rogito notarile di trasferimento, intercorso fra le parti.
Tale era certamente la sua funzione; ma non la sua struttura, che concretizzava un accordo fra le parti, diretto a rendere definitivamente operanti gli effetti degli impegni precedentemente presi.
Sotto questo secondo profilo la fattispecie assume piuttosto i lineamenti del contratto definitivo, diretto a dare esecuzione a un impegno preliminare (cfr., in proposito, Cass. civ. 21 dicembre 1987 n. 9500): contratto definitivo che - nel momento in cui indica come propria causa gli obblighi precedentemente assunti e ne riproduce il contenuto - sottopone alla cognizione del giudice l'intera operazione economico-giuridica, in tutti i suoi aspetti, senza che si prospetti la necessità di una specifica dichiarazione di volere espressamente impugnare anche la fase preliminare.
Vero è che gli accordi di separazione potrebbero avere un contenuto più ampio ed articolato di quello tradottosi nel trasferimento immobiliare.
Ma, in tal caso, è onere dei controinteressati eccepire e dedurre in giudizio gli aspetti e i presupposti in ipotesi mancanti, sì da fornire al giudice il quadro complessivo dei rapporti intercorsi fra le parti, al fine di escludere, in ipotesi, che ricorrano i presupposti per la revoca del singolo atto di trasferimento.
In mancanza, la domanda di revoca di quest'ultimo si estende all'accordo che vi ha dato causa, così come dedotto in giudizio dall'attore.
I principi di cui sopra trovano conferma in una giurisprudenza ormai consolidata.
Si è precisato che l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli art. 67 e 69 legge fall., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell'ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2006 n. 8516. Nello stesso senso, fra le altre, Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2005 n. 15603. Quanto ai criteri di valutazione dei presupposti per la revoca, Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 2004 n. 5741).
4.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, la quale dovrà valutare se ricorrano o meno i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, alla luce degli accordi di separazione - in particolare, quanto alla configurabilità di un effettivo pregiudizio per i creditori, e quanto alla gratuità od onerosità dell'attribuzione, per gli effetti che ne conseguono in ordine allo stato soggettivo dell'acquirente - uniformandosi pregiudizialmente ai seguenti principi di diritto:
a) È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata.
b) La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione.
c) La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.
5.- Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.