Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 16:00
Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza 4 giugno 2008, n. 22400
venerdì 13 giugno 2008 - Pubblicazione a cura di Tommaso Divincenzo

Separazione coniugi: il ritardo da parte dell'ex marito nel pagamento dell'assegno di mantenimento può considerarsi come condotta riferibile al reato di maltrattamenti

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 4 giugno 2008, n. 22400

Il ritardo, da parte dell'ex marito, nel pagamento dell'assegno di mantenimento può considerarsi come condotta riferibile al reato di maltrattamenti quando è espressione dell'atteggiamento abituale di prevaricazione tenuto dall'ex marito sulla ex moglie.
In tal caso, quindi, è la responsabilità a titolo di maltrattamenti ex art. 570 Cod. Pen. che assorbe la condotta dell'ex marito.
Nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 Cod. Pen. va ritenuta assorbita la circostanza che l'ex coniuge abbia versato solo in parte e comunque con ritardo quanto dovuto per il mantenimento della figlia e tale fatto, non integrante l'ipotesi dell'art. 570 Cod. Pen. (non essendo stato ritenuto pienamente provato che alla beneficiaria siano mancati i mezzi di sussistenza) è stato comunque correttamente utilizzato come ulteriore significativa espressione dell'atteggiamento abituale di prevaricazione tenuto dall'ex marito nei confronti dell'ex moglie.
Lo stato di separazione coniugale, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonchè di collaborazione. Pertanto il suddetto stato non esclude il reato di maltrattamenti quando l'attività di costrizione o di sopraffazione si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti integri, pongono la parte offesa in una persistente posizione psicologica subordinata. Tale interpretazione è infatti confortata dal tenore letterale della norma che prevede il fatto di chi sottopone a maltrattamenti una persona della famiglia, senza richiedere che il vincolo si accompagni necessariamente alla convivenza oppure alla coabitazione.