Corte Costituzionale, sentenza 23 maggio 2008, n. 169
lunedì 9 giugno 2008 - Pubblicazione a cura di Tommaso Divincenzo
Divorzio: incostituzionale la norma che individua come foro dei procedimenti il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi
Corte Costituzionale, sentenza 23 maggio 2008, n. 169
Sollevata dal Tribunale ordinario di Pisa, investito di un ricorso per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), "nella parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi".
Il Tribunale ha ritenuto violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, la quale pone un criterio di competenza territoriale inderogabile che, come accade nel caso di specie, può risultare privo di un effettivo collegamento con le parti e con i figli minorenni eventualmente coinvolti nel procedimento, sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad al tre situazioni analoghe, tenuto conto dei diversi criteri di competenza territoriale previsti dal medesimo art. 4 comma 1, della legge n. 898 del 1970 (con riferimento ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi che non abbiano mai avuto una residenza comune) e dall'art. 709 ter, primo comma, del codice di procedura civile (con riferimento ad altri procedimenti che coinvolgono i minori);
b) l'art. 24 della Costituzione, per il pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.
La Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, ".