Tribunale di Salerno, Sezione I, sentenza 18 febbraio 2008 n. 367
giovedì 29 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di Tommaso Divincenzo
CIVILE - Locazione - Immobili ad uso commerciale - Sfratto per morosità - Operatività della clausola risolutiva espressa - Effetti
Tribunale di Salerno, Sezione I, sentenza 18 febbraio 2008 n. 367 - Giudice unico Scarpa
Allorché al contratto di locazione ad uso commerciale sia apposta una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi del mancato puntuale pagamento del canone, il giudice non è più chiamato ad indagare circa l'importanza dell'inadempimento, bastando l'accertamento che l'inadempimento sia imputabile a colpa del debitore. Una volta che il locatore abbia perciò manifestato al conduttore la sua univoca volontà di ottenere il soddisfacimento della sua pretesa, la morosità del conduttore comporta la risoluzione di diritto, sottraendo ogni effetto sanante pure all'eventuale tardivo pagamento (*).
Tribunale di Salerno, Sezione I, sentenza 18 febbraio 2008 n. 367 - Giudice unico Scarpa
Riferimenti normativi:
art. 1460 c.c.
Note(*): In generale, quando è chiamata a funzionare una clausola risolutiva espressa del contratto di locazione per morosità, ai fini della verifica dell'avvenuta risoluzione da dichiarare nella sentenza finale, il giudice dovrà disinteressarsi del comportamento osservato dal conduttore dopo la formulazione della domanda, essendo il giudizio di gravità dell'inadempimento maturato vincolato all'ossequio della preventiva ponderazione pattizia. (L.Sca.)