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Cassazione civile, sez. lavoro, 8 aprile 2008, n. 9141
domenica 25 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di Angela Lorusso

L'apposizione di un termine ad un contratto di lavoro stipulato con riferimento ad una fattispecie per la quale il contratto collettivo non contiene, ex art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, la espressa indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, è illegittimo non corrispondendo ad un tipo legale di contratto a termine.
La Legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), all'art. 23 (Disposizioni in materia di contratto a termine), abrogato dal comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, ma applicabile ratione temporis al caso di specie, prevedeva che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della Legge 18 aprile 1962 n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 8 bis del Decreto Legge 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 1983 n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, di cui si è occupata la Corte Suprema nella sentenza 8 aprile 2008, n. 9141, si trattava di chiarire la portata della delega in bianco a favore dei sindacati per l'individuazione di nuove ipotesi di apposizione di termine alla durata del rapporto di lavoro (su cui si vedano, ex plurimis, Cass., SS.UU., sent. n. 4588 del 2.3.2006; Cass., sez. lav., sent. n. 18378 del 23.8.2006), ed in particolare le conseguenze della mancata previsione pattizia della clausola di contingentamento e della fissazione della quota percentuale delle assunzioni, prevista dall'art. 23 L. n. 56/1987, in'ipotesi che, per la loro stessa natura, come nel caso di sostituzione del personale in ferie, non consentono previsioni nell'an e nel quantum (ed in tal senso l'art. 10 del D.Lgs n. 368/2001 stabilisce, con efficacia non retroattiva, che sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di carattere sostitutivo).
La Suprema Corte in proposito ha affermato che la lettera della norma (art. 23, comma 1, L. n. 56/1987), che non contiene alcun riferimento a particolari esigenze o condizioni oggettive di lavoro o soggettive di lavoratori, e la previsione espressa che la contrattazione collettiva debba solo indicare la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, inducono a ritenere che la mancanza di tale indicazione non consente la sussunzione delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva nell'ambito di quelle in cui possa ritenersi legittima l'apposizione al contratto di lavoro di un termine. Se infatti l'unica condizione per il legittimo esercizio della cd. delega in bianco conferita dal legislatore alla contrattazione collettiva è quella della specifica indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, il difetto di tale specificazione non permette di considerare legittime le ipotesi di apposizione del termine a quelle fattispecie pur previste dalla contrattazione collettiva in relazione (rectius attuazione) all'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 nelle quali appunto manchi la predeterminazione di una percentuale avendo il legislatore espressamente ancorato a siffatta predeterminazione la previsioni di legittime fattispecie di apposizione del termine ulteriori rispetto a quelle legali di cui alle Leggi n. 230/1962 e n. 79/1983.


CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, 8 aprile 2008, n. 9141
 
Maiorano - Presidente
Napoletano - Relatore
Nardi - P.M.
X spa c. M. M.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 5047 del 2002 pronunciando sulla domanda avanzata da M. M. nei confronti della società X dichiarava la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati tra le parti in data 2/10/98 e 25/6/99 e per l'effetto dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti con condanna della società al pagamento delle retribuzioni per la qualifica di capo servizio e trattamento ad personam di vice capo redattore dall'1/7/00 fino alla data di una legittima causa di risoluzione del rapporto, detratte le retribuzioni percepite dal ricorrente sulla base del contratto stipulato con il Resto del Carlino, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e spese del giudizio.
La Corte di appello dei Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'impugnazione della società X.
I giudici di appello, nella citata sentenza, premesso che il primo giudice non aveva ritenuto conformi a diritto le due assunzioni a termine del ricorrente, la prima di un mese per sostituire il personale in ferie e la seconda, di più ampio periodo, quale giornalista disoccupato per essere le stesse avvenute in forza della normativa previste dalle leggi 230/62, 56/87 e 3 e 4 del Ccnl, ma illegittimamente per carenza della clausola di contingentamento implicante la nullità di quella pattizia, ritenuta l'inapplicabilità del DLgs 368/01 per non avere lo stesso efficacia retroattiva e che l'impianto di fondo della legge del 1962 non era stato neppure modificato dall'art. 12 della L. 196/97 e che le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 23 della L. 56/87 non si sottraevano all'effetto della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stabilito a titolo sanzionatorio dall'art. 2 della L. del 1962 e che ancora la comunicazione datoriale di cessazione del rapporto per scadenza del termine non equivaleva a licenziamento con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale stabilito per l'impugnazione del licenziamento, affermava: a) che l'assenza della clausola di contingentamento poneva la norma che autorizzava l'assunzione a termine in netto contrasto con la normativa legale con conseguente nullità delle clausole di apposizione dei termini a nulla valendo successive interpretazioni autentiche delle parti collettive non potendosi sanare nullità già verificatesi; b) che non vi era spazio nella fattispecie per ritenere risolto il contratto a tempo indeterminato per mutuo consenso; c) che la nullità del primo contratto assorbiva ogni questione sulla legittimità o meno del secondo contratto alla stregua dell'esistenza inter partes, quando quest'ultimo è stato stipulato, di un rapporto a tempo indeterminato in conseguenza della rilevata nullità.
Avverso tale sentenza la società X proponeva ricorso per cassazione sostenuto da due articolati motivi di censura, illustrati da memoria. Parte intimata resisteva al gravame e depositava memoria illustrativa.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23 L. 56/87 con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa e/o insufficiente motivazione in ordine a punti decisivi della controversia con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume in proposito che al di là del tenore letterale l'art. 23 della L. 56/87 andava interpretato nel senso che la previsione della percentuale di contingentamento ben poteva non adottarsi nelle ipotesi che, per la loro stessa natura, come nel caso di sostituzione del personale in ferie, la escludono in quanto non prevedibili nell'an e nel quantum e tale interpretazione è confortata dall'art. 10 del D. Lgs 368/01 il quale stabilisce, tra l'altro, sia pure con efficacia non retroattiva, che sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di carattere sostitutivo.
Con il secondo mezzo di gravame la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. per omessa interpretazione dell'art. 3 del ceni con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.: omessa e/o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Rileva la società in proposito: a) che il giudice del merito avrebbe dovuto attraverso una più attenta analisi ed interpretazione delle disposizioni collettive, degli accordi sindacali e dall'accordo d'interpretazione autentica del 17/1/02 verificare quale fosse stata la volontà delle parti collettive e se alla luce degli accordi citati e della pattuizione di un rapporto pari al 100% tra assunti a termine e lavoratori in organico, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del ceni potessero essere colpite da una qualsiasi nullità, nel caso non prevista da alcuna norma di legge; b) che il giudice del merito non poteva dichiarare la nullità della norma collettiva senza preventivamente ricercare la volontà delle parti stipulanti e senza esaminare in alcun modo gli accordi; che l'assunzione a termine ex art. 3 e 4 C.c.n.l. costituisce una fattispecie rientrante nella previsione legislativa del Dl 299/94 in attuazione della politica occupazionale voluta dal governo di concerto con le parti sociali; c) che la mancata espressa previsione di una percentuale non significa che non sussiste una percentuale, ma che la stessa va individuata in quella del 100%; d) che il giudice avrebbe dovuto individuare la norma di legge che stabilisce espressamente nella ipotesi di una percentuale pari o superiore al 100% la nullità della relativa clausola; e) che vi è quindi: 1. omessa motivazione sulla individuazione del rapporto percentuale voluto dalle parti collettive così come chiarito nel verbale del 17/1/02 e così come risultante dalla corretta interpretazione delle norme contrattuali; 2, violazione e falsa applicazione dell'art. 23 L. 56/87 che non fissa alcun limite alla percentuale demandata alle parti; 3. violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. poiché la clausola contrattuale non è in contrasto con norme imperative; 4. violazione degli artt. 1362 e seg. c.c. per aver il giudice violato tutti i canoni di ermeneutica contrattuale e violazione dell'art. 12 preleggi per aver il giudice interpretato l'art. 23 della L. 56/87 ignorando i canoni fissati dalla norma citata.
Le censure, che in quanto logicamente collegate vanno tratte congiuntamente, sono infondate. In proposito mette conto, innanzitutto, evidenziare, che l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 consente, ratione temporis, che vengano individuate - oltre alle ipotesi di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962 (e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 8 bis d.lgs. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983 - nei contratti collettivi di lavoro (stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative) specifiche fattispecie in relazione alle quali sia legittima l'apposizione al contratto di lavoro di un termine. Orbene, la lettera della norma, che non contiene alcun riferimento a particolari esigenze o condizioni oggettive di lavoro o soggettive di lavoratori, e la espressa previsione che la contrattazione collettiva debba solo indicare la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, inducono a ritenere che la mancanza di tale indicazione non permette la sussunzione delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva nell'ambito di quelle in cui possa ritenersi legittima l'apposizione al contratto di lavoro di un termine. Se infatti l'unica condizione per il legittimo esercizio della cd. delega in bianco conferita dal legislatore alla contrattazione collettiva quella della specifica indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, il difetto di tale specificazione non permette di considerare legittime le ipotesi di apposizione del termine a quelle fattispecie pur previste dalla contrattazione collettiva in relazione (rectius attuazione) all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 nelle quali appunto manchi la predeterminazione di una percentuale avendo il legislatore espressamente ancorato a siffatta predeterminazione la previsioni di legittime fattispecie di apposizione del termine ulteriori rispetto a quelle legali di cui alle leggi 230/62 e 79/83.
Né certamente può ritenersi che il legislatore del 1987, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, abbia voluto limitare tale predeterminazione a quelle ipotesi in cui la percentuale di contingentamento fosse prevedibile nell'an e nel quantum. Tanto invero contrasta con la lettera della norma che non ammette in alcun modo una interpretazione del genere e con la stessa ratio della legge che nel consentire alla contrattazione collettiva, anche di determinare - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - speciali categorie di lavoratori in relazione ai quali legittimare l'uso del contratto a termine ha palesemente, voluto richiamare, con il riferimento alla necessità di una espressa indicazione della percentuale, le parti sociali sulla rilevanza comunque del rapporto numerico tra lavoratori stabili e lavoratori precari.
Del resto questa Suprema Corte ha affermato che "evidenti esigenze di certezza, d'altronde, impongono la necessità che gli accordi della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, avvengano secondo forme prestabilite, tali da consentire un controllo in itinere delle parti sociali e degli stessi lavoratori, in un ambito "procedimentalizzato" (come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare: cfr. Cass. 13 giugno 2005 n. 12632), in cui la clausola in questione venga anch'essa fissata in forma scritta, la sola, d'altra parte, idonea a garantire con certezza anche la eventuale verifica da parte del giudice; che, peraltro, la legittimità di forme alternative di stipula dei contratti collettivi (riconosciuta dalla giurisprudenza: cfr. Cass. Sez. Un., 22 marzo 1995 n. 3318; Cass. 12 febbraio 2000 n. 1576) non esclude che peculiari esigenze di certezza degli impegni negoziali richiedano la forma scritta per determinate clausole; lo stesso dicasi per la fissazione della quota percentuale delle assunzioni a termine: se pure è vero che anche l'indicazione di un numero massimo nell'anno può realizzare la finalità del contingentamento, è comunque necessario che tale indicazione sia accompagnata da quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi comunque verificare il rapporto percentuale fra lavoratori stabili e lavoratori a termine" (così Cass. 4677/06). Consegue da tanto che l'apposizione di un termine ad un contratto di lavoro stipulato con riferimento ad una fattispecie per la quale il contratto collettivo non contiene, ex art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, la espressa indicazione della percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, è illegittimo non corrispondendo ad un tipo legale di contratto a termine.
Passando all'esame della lamentata, sotto vari aspetti, omessa interpretazione dell’accordo intervenuto tra le parti sociali ed il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e delle norme del contratto collettivo, rileva il Collegio che la censura, per come formulata, è generica in guanto parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non riporta nel ricorso per cassazione il testo dell'accordo e delle norme contrattuali di cui denuncia l'omesso esame, limitandosi a trascrivere solo alcuni stralci, con la conseguenza, non è consentito alcun sindacato di legittimità in ordine alla decisività della censura. Infatti è principio di diritto nella giurisprudenza di questa Corte che qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio della sentenza consistente nella erronea interpretazione di una norma della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - di riportare il contenuto della stessa (Cass. 4678/02 nonché S.U. 10374/07), ed altresì che la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa, atteso che la decisione deve essere il risultato necessario di un percorso volto ad escludere ogni alternativa e che la motivazione è la descrizione di questa necessità, sia in positivo, attraverso l’esplicitazione degli elementi interni al ragionamento del giudicante, sia in negativo, attraverso la critica di elementi (di natura materiale, logica o processuale) che, rimasti estranei al ragionamento del giudice, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata; tuttavia, affinché sia rilevabile in sede di legittimità di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non è sufficiente che sussista un elemento trascurato dal giudice di merito e potenzialmente idoneo a condurre a diversa decisione, ma è necessario che tale elemento sia integralmente ed adeguatamente descritto, nel suo contenuto e nella sua decisività, dallo stesso ricorso, dovendo quest'ultimo essere, a tal fine, autosufficiente (V. per tutte Cass. 3183/99).
Alla stregua delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni, obbiezioni o motivi devono considerarsi assorbiti il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
 
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 19,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario oltre spese generali Iva Cpa.