Il Tar del Lazio, con la recentissima sentenza n 9413/2015 ha accolto il ricorso proposto da un candidato che ha sostenuto infruttuosamente gli scritti nella sessione d'esame 2013, sulla base della insufficienza del voto numerico. Il Tribunale amministrativo ha avallato la tesi sostenuta dal candidato bocciato, stabilendo che non è sufficiente il solo punteggio a negare ad un aspirante avvocato l'ammissione all'esame orale e completare così l'iter per l'agognata abilitazione forense. È necessario, infatti, riportare oltre al voto, anche la motivazione, diversamente si violerebbero i principi di trasparenza ed imparzialità tipici della pubblica amministrazione.
Al contrario di quanto era stato statuito con la sentenza n. 275/2011 pronunciata dalla Corte Costituzionale, la quale aveva ritenuto legittima l'indicazione del solo voto, limitatamente alle prove scritte, il Tar del Lazio si è discostato dal principio espresso dalla Consulta, ritenendo peraltro che l'interpretazione della Corte Costituzionale non possa impedire di seguire altri schemi interpretativi in linea con i principi sanciti dalla Costituzione, avendo il giudice il potere-dovere di interpretare le norme giuridiche in autonomia e secundum Constitutionem.
Vi è più. A confermare la tesi secondo cui è necessario riportare la motivazione è, in aggiunta, la legge n. 247/2012 sulla riforma dell'ordinamento professionale forense, al cui art. 46 si stabilisce che per la valutazione delle prove scritte, ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito, ed inoltre la commissione deve annotare le proprie osservazioni positive o negative relative ad ogni elaborato: tali osservazioni costituiscono la motivazione del voto espresso con un numero pari alla somma dei singoli punteggi dei componenti (norma, tuttavia non applicabile ancora atteso il rinvio di cui all'art. 49 della medesima legge).
Ed ancora: il principio secondo cui debba essere espressa la motivazione è coerente con quanto contenuto nella Carta dei Diritti dell'UE e nell'art. 296, co. 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in virtù dei quali la motivazione ha lo scopo di rendere chiaro l'iter logico-giuridico seguito da chi ha emanato un provvedimento, in modo tale che i destinatari possano comprendere le ragioni della valutazione ed il Giudice esperire l'eventuale controllo.
Pertanto, nel caso in esame, il G.A. non ha ritenuto sufficiente soltanto il voto numerico e sarà un'altra commissione a dover valutare le prove scritte del candidato bocciato all'esame di avvocato, stabilendo se quest'ultimo potrà o meno accedere all'esame orale.
M. CONTE