Sono in conflitto d'interesse gli organismi di mediazione presso gli Ordini Forensi ed incompatibili tutti gli avvocati iscritti all'Ordine forense stesso quando esercitano, come mediatore o difensore, dinanzi agli organismi di mediazione dell'Ordine Forense al quale appartengono.
Tanto si desume dall'interpretazione data dal Direttore Generale della Giustizia Civile, con la Circolare del 14 luglio 2015, in tema di Incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore e avvocato ex art. 14 bis del D.M. 180/2010.
Il Ministero ritiene, infatti, che la ratio sottesa alla norma, dell'introdotto art. 14 bis del D.M. 180/2010, vada interpretata nel senso che la stessa è volta a tutelare e a garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell'organismo di mediazione e dei suoi mediatori, ciò in quanto essi sono chiamati a svolgere un' attività delicata e significativa, dovendo prospettare un percorso alternativo alla giurisdizione tendente a definire la controversia intervenendo come terzi e quindi essere tenuti, necessariamente a porsi in una posizione di assoluta equidistanza rispetto alle parti in lite.
Ed è proprio in tale prospettiva, si ritiene, che opera la previsione dell'art. 14 bis laddove questa mira ad assicurare che l'attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra, appunto, garanzie, anche sul piano dell'apparenza, indipendenza e terzietà. Le norme sull'incompatibilità, infatti sono espressioni degli standard minimi indispensabili proprio a garanzia dell'imparzialità del mediatore, sicché il difensore del chiamato in mediazione, iscritto come mediatore presso l'organismo prescelto dall'istante, così come l'avvocato di fiducia della parte chiamata in mediazione, pure iscritto presso lo stesso Consiglio dell'Ordine Forense che ha istituito l'Organismo di mediazione, versano tutti, compreso l'Organismo stesso espressione diretta o indiretta dell' Ordine Forense, in una situazione di palese conflitto d'interesse per mancanza dell'essenziale requisito della terzietà.
Non possono, infatti, valere in merito neanche gli accordi derogatori tra le parti, ossia la possibilità di rimettere alla volontà privata delle parti chiamate in mediazione di derogare, consensualmente, all'incompatibilità trattandosi di materia, in vista della sua finalità di fede pubblica, sottratta alla libera disponibilità delle parti.
L' incompatibilità, poi, si estende anche a tutti quegli organismi pubblici e privati che agiscono, per necessità di organizzazione territoriale delle sedi secondarie, avvalendosi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali hanno raggiunto un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ex art.7, comma 2, lett. c), D.M. 180/2010.
In tali casi, infatti, l'organismo, "condividendo", tra l'altro, i mediatori di un altro organismo viene a trovarsi nella medesima posizione dei mediatori iscritti presso l'organismo "delegante", di conseguenza, anche al fine di evitare una facile elusione della norma, l'incompatibilità si estende anche ai mediatori dell'organismo con cui si è concluso un accordo ai sensi dell'art.7, comma 2, lett. c), D.M. 180/2010.
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