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Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 13:37
Azione ingiustificato arricchimento promossa contro la P.A.: Sezioni Unite chiariscono i requisiti
Con la sentenza n. 10798 del 26 maggio 2015, le Sezioni Unite Civili hanno chiarito quali siano i requisiti per l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 e 2042 c.c. proposta nei confronti della P.A. e, in particolare, se sia necessario il requisito ulteriore del riconoscimento dell’utilità dell’opera o della prestazione.

martedì 7 luglio 2015

Sul punto, si rileva che ai sensi dell’art. 2041 c.c., comma 1, “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, ad indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale“. L’art. 2042 c.c. sottolinea inoltre il carattere sussidiario di tale azione, giacchè essa “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito di ingiustificato arricchimento“. La questione devoluta alle Sezioni Unite riguardava specificamente l’azione di ingiustificato arricchimento promossa non nei confronti di un soggetto qualsiasi, ma della Pubblica Amministrazione. Sul punto è stato infatti rilevato un contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità: secondo l’orientamento prevalente, per l’utile esperimento dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. occorre la prova non solo del fatto materiale consistente nell’esecuzione dell’opera o della prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, ma anche del cd. riconoscimento, espresso o tacito, che l’amministrazione interessata abbia compiuto una cosciente e consapevole valutazione dell’utilità dell’opera, considerandoli rispondenti alle proprie finalità istituzionali. Conseguenza di tale ragionamento è che tale riconoscimento dell’utilitas non può che provenire da organi quanto meno rappresentativi dell’ente pubblico, unico legittimato ad esprimere il relativo giudizio. Al contrario, un orientamento minoritario ma significativo e fondato su solide argomentazioni, offre invece spazi all’apprezzamento diretto da parte del giudice: secondo tale diversa interpretazione, il giudizio di utilità può essere compiuto anche dal giudice, che ha il potere di accertare se ed in quale misura l’opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzate dalla pubblica amministrazione, con una conseguente maggiore tutela del diritto del privato ad essere indennizzato dell’impoverimento subito. Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno in primo luogo stabilito che il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A.: l’azione ex art. 2041 c.c. ha infatti una connotazione prevalentemente oggettivistica, fatta palese dall’impiego dei concetti materiali di “arricchimento” e diminuzione patrimoniale”, senza richiamo alcuno al parametro soggettivistico dell'”utilità”. Ne consegue che ciò che il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare è il fatto oggettivo dell’arricchimento. E, ove il depauperato abbia fornito tale prova, si dovrà in seguito indagare non tanto se l’ente pubblico abbia riconosciuto l’arricchimento, quanto piuttosto “se sia stato almeno consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla”. Nell’avvenuta utilizzazione della prestazione è infatti da ravvisare non tanto un atto di riconoscimento “difficilmente definibile nei suoi caratteri e soprattutto giuridicamente inammissibile, non potendo mai condizionarsi la proponibilità di un’azione ad una preventiva manifestazione di volontà del soggetto contro cui essa è diretta”, quanto piuttosto un mero fatto dimostrativo dell’imputabilità giuridica a tale soggetto della situazione dedotta in giudizio (v. sul punto Cass. n. 4198/1982). In conclusione, le Sezioni Unite hanno pertanto affermato il seguente principio di diritto: “la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati nè spostamenti patrimoniale ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell’ente pubblico; e poichè il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare – e il giudice accertare – il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole“.

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