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sabato 23 novembre 2024 - ore 14:00
Riforma della giustizia: il nuovo atto di precetto
Prevenire e contrastare il sovraindebitamento, facilitare il recupero del credito: questi gli scopi dell’avviso che d’ora in poi dovrà contenere l’atto di precetto. Il debitore dovrà essere informato circa la possibilità di concordare con i creditori un piano di rientro per il pagamento dei propri debiti.

domenica 28 giugno 2015

Prevenire e contrastare il sovraindebitamento, facilitare il recupero del credito: questi gli scopi dell’avviso che d’ora in poi dovrà contenere l’atto di precetto. Il debitore dovrà essere informato circa la possibilità di concordare con i creditori un piano di rientro per il pagamento dei propri debiti. Il Decreto Legge di riforma del processo civile approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2015 introduce diverse novità, tra le quali merita attenzione la nuova formulazione prevista per l’atto di precetto; in particolare, con la nuova riforma [1], il precetto si arricchisce di un ulteriore elemento a vantaggio del debitore, ossia l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Questa previsione ha lo scopo, da un lato, di consentire al debitore di fronteggiare i propri debiti, evitando – con l’aiuto di un professionista con competenze specifiche – l’aggravamento eccessivo delle proprie condizioni economiche e trovando una soluzione che gli consenta di pagare, poco alla volta, tutti i propri creditori; parallelamente dovrebbe garantire ai creditori la possibilità di vedere soddisfatte, grazie appunto all’intervento di un organismo o professionista specializzato, le proprie ragioni. Oltre a ciò, il nuovo avvertimento contenuto nel precetto consentirà di rendere effettivamente operativa e nota al debitore-consumatore la possibilità di ricorrere a specifiche procedure previste dalla legge [2], che gli consentano – al pari delle imprese – di evitare il sovraindebitamento e far fronte alle proprie difficoltà economiche. Ricordiamo che il precetto è l’atto con il quale il creditore, sulla base di una sentenza o titolo ad essa equiparabile, intima al debitore di adempiere all’obbligo indicato nel titolo (ad esempio tenere un certo comportamento, pagare una certa somma di denaro, consegnare un bene, ecc…) entro dieci giorni, preannunciando che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto, a pena di nullità, deve contenere [3]: – l’indicazione delle parti; – la data di notificazione del titolo esecutivo (a meno che il titolo non sia notificato assieme al precetto); – la trascrizione del titolo esecutivo, quando espressamente richiesta dalla legge (ad esempio in caso di precetto su assegno o cambiale); – la dichiarazione di residenza e domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente a procedere all’esecuzione forzata. In mancanza di questa indicazione, il precetto rimane comunque valido, ma le eventuali opposizioni andranno notificate presso la cancelleria di tale giudice; – la sottoscrizione della parte. Oltre ai dati predetti, dunque, bisognerà che l’atto di precetto contenga il nuovo avvertimento appena introdotto dalla riforma.

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