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Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 12:53
Pignoramento in banca: il creditore non blocca più tutto il conto
Cambiano i limiti del pignoramento presso terzi: lo stipendio e la pensione accreditati in banca non possono essere più pignorati, dal creditore nella loro interezza

sabato 27 giugno 2015

È una rivoluzione epocale quella appena approvata dal Governo in materia di pignoramento del conto corrente contenente lo stipendio, il TFR, pensioni o qualsiasi altro reddito derivante dal rapporto di lavoro subordinato (si pensi al risarcimento per l’illegittimo licenziamento): con una mossa a sorpresa, il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che riforma ulteriormente il processo civile, riscrive la norma del codice di procedura civile che stabilisce i limiti delle somme pignorabili dal creditore. I vecchi limiti al pignoramento dello stipendio e della pensione Sino ad oggi, il creditore che avesse deciso di pignorare lo stipendio o la pensione con atto notificato direttamente al datore di lavoro o all’ente previdenziale (Inps) doveva accontentarsi di massimo un quinto dell’emolumento mensile (per Equitalia, invece, i limiti sono di un decimo per redditi inferiori a 2.500 euro; un settimo per redditi tra 2.501 e 5.000 euro; un quinto per redditi sopra i 5.001 euro). Tuttavia, nel momento in cui il creditore avesse deciso di azionare il pignoramento direttamente sul conto corrente, notificandolo quindi alla banca e non al datore di lavoro o all’Inps, poteva bloccare tutte le somme depositate. Insomma, una volta confluiti in banca, pensioni e stipendi erano pignorabili al 100%. Un grosso svantaggio per chi era costretto a ricevere l’accredito sul conto (è diventato obbligatorio a seguito degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti da mille euro in su). Oggi, come detto, la norma del codice di procedura civile si arricchisce di due ulteriori e importantissime precisazioni. Il minimo vitale della pensione Intanto, per quanto riguarda le pensione accreditata sul conto corrente, questa non può più essere pignorata per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Si definisce così il famoso minimo vitale sotto il quale la pensione, al netto del pignoramento, non può mai scendere: una lacuna che era stata più volte criticata nella precedente normativa. I nuovi limiti al pignoramento dello stipendio e della pensione In secondo luogo la legge chiarisce che tutte le volte in cui le somme dovute a titolo di stipendio (ma anche salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento), nonché a titolo di pensione (o di assegni di quiescenza) vengono accreditate sul conto corrente bancario non saranno più pignorabili al 100% del loro importo, ma solo entro i seguenti limiti: – se l’accredito in banca avviene prima del pignoramento: le somme possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale; – se invece l’accredito in banca avviene nella stessa data del pignoramento o dopo, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla precedente legge ossia nella misura autorizzata dal giudice e, comunque, non oltre il quinto. Il pignoramento eseguito su somme maggiori rispetto a quelle appena dette, e quindi in violazione dei divieti e oltre i limiti in questione, è parzialmente inefficace: ossia resta valido quello entro la soglia, mentre quello superiore è come se non fosse mai avvenuto e il debitore può tornare nella disponibilità delle proprie somme. La prova La riforma non dice, però, come il debitore potrà dimostrare che sul conto affluiscono crediti da lavoro dipendente o pensioni. Né dice se il nuovo limite di pignoramento vale anche se sul conto sono presenti somme di altra natura. Di certo, bisognerà attendere le prime attuazioni dei giudici per maggiori chiarimenti. Il punto chiave, però, sarà la prova: che, ovviamente, troverà negli estratti conto il suo punto di forza. In essi, infatti, sarà chiara la provenienza degli emolumenti pignorati e l’applicabilità dei nuovi limiti.

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