Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
sabato 18 maggio 2024 - ore 22:58
Procura di Trani - Direttiva n. 1569/12 del 29/11/2012 in tema di rilascio di copia degli atti relativi a sinistri stradali
Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza, la nuova direttiva della Procura di Trani in tema di rilascio copia degli atti relativi ai sinistri stradali, emanata a seguito della richiesta formulata dal sottoscritto avvocato, con la quale si chiedeva all'Ill.mo Procuratore di valutare l'opportunità di modificare la precedente disciplina che consentiva l'accesso agli atti solo una volta decorsi tre mesi dal sinistro o previo nulla osta rilasciato dalla Procura, anche in caso di soli danni materiali.

Avv. Francesco Morelli



martedì 5 marzo 2013

 

Procura della Repubblica
presso il
Tribunale di Trani

Trani, 29 novembre 2012

Oggetto: nulla osta al rilascio di copia degli atti relativi a sinistri stradali. Direttive
 
Pervengono a Questo Ufficio, da parte di soggetti interessati a vario titolo, numerose richieste di nullaosta al rilascio di copia degli atti compiuti da organi di polizia in occasione di sinistri stradali.
Spesso le richieste concernono sinistri per i quali le parti coinvolte non hanno subito lesioni personali o sinistri in relazione ai quali non sono ancora pervenute le pertinenti informative di reato.
In proposito, reputa questo Ufficio che le procedure di rilascio dei nulla osta in questione richiedono una più puntuale regolamentazione ed una semplificazione e, tal fine, si impartiscono le direttive di seguito indicate.
Ciascun organo di Polizia che ha effettuato gli accertamenti, interventi e rilievi in relazione ad un determinato sinistro, con o senza feriti, è autorizzato in via generale al rilascio di copia degli atti compiuti e i soggetti interessati non dovranno più acquisire il preventivo nullaosta da parte di questo Ufficio e si rivolgeranno direttamente all'organo accertatore.
Per soggetti interessati, ai quali fa richiamo l'art. 116 c.p.p. devono intendersi:
  1. Le parti personalmente e direttamente coinvolte nel sinistro;
  2. I relativi difensori muniti di procura;
  3. Enti, soggetti ed agenzie muniti di specifica delega, rilasciata dalla parte coinvolta nel sinistro, per la definizione in via stragiudiziale del sinistro stesso;
  4. Enti, soggetti ed agenzie muniti di specifica delega da parte delle assicurazioni degli autoveicoli coinvolti nel sinistro;
Pertanto, alle condizioni suddette, ogni Organo di Polizia deve ritenersi autorizzato a rilasciare direttamente la copia degli atti per tutti i sinistri stradali. ad eccezione di quelli mortali e di quelli per i quali una o più parti abbiano subito lesioni per le quali il referto ospedaliero abbia riservato la prognosi o abbia formulato una prognosi superiore a quaranta giorni.
Limitatamente a tali ultimi sinistri, pertanto, il soggetto interessato continuerà a richiedere il preventivo nulla osta a questa Procura che provvederà di conseguenza.
Si prega voler dare assicurazione di un puntuale adempimento delle direttive impartite. 

 IL PROCURATORE AGGIUNTO
      Francesco Giannella