Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
sabato 18 maggio 2024 - ore 22:00
NOVITA’ COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Si ringrazia il Dr. Francesco Scialpi, funzionario UNEP presso la Corte d'Appello di Taranto, per la gentile collaborazione.

sabato 12 maggio 2012

   

INCONTRO AVVOCATI
NOVITA’ COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
 
Argomenti trattati:
  1. Ultime disposizioni legislative in materia di Comunicazione;
  2. comunicazione tramite pec;
  3. notifica telematica;
  4. Notifica avvocati legge 53/1994;
  5. Lo sviluppo della scissione della notifica;
  6. L’intervento della Corte Costituzionale sull’art. 140;
  7. L’art. 143;
  8. L’art.145;
  9. L’art. 149 e 149 bis;
  10. La giornata del sabato per le notificazioni;
  11. Nuova disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
  12. Iscrizione a ruolo.
 
 
 
Notifica Avvocati:
La possibilità di notifica per l’Avvocato è prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Le modalità d’attuazione di questa legge erano molto artificiose ed hanno ostacolato il suo utilizzo. La crisi del personale giudiziario ha negli ultimi tempi incrementato l’adozione di tale legge, che negli anni si è arricchita con la possibilità di notificare telematicamente così come previsto dall’art. 3 bis introdotto dall’art. 4 comma 1 Legge 28.12.2005 n. 263. Ultimamente è intervenuta la legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) che ha affiancato alla notifica a mezzo posta la notifica a mezzo della posta elettronica certificata.
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
Da rilevare che l’Avvocato che notifica di persona, secondo la circolare del Ministero della Giustizia  DAG 25/11/2005 n. 41335.U non è esentato dal pagamento dei diritti di notifica previsti dall’art. 34 del testo unico di cui al DPR 115/2002, pena le sanzioni previste dall’art. 10 comma 2, legge 53/94.
I diritti sono così quantificati:
  1. fino a due destinatari € 2.58;
  2. da tre a sei € 7.75;
  3. oltre tre € 12,39
Ovviamente l’Avvocato non applicherà la maggiorazione del 50% per l’urgenza.
I diritti vanno versati mediante applicazione di marche sull’originale e sarà cura del Funzionario
(cancelliere o ufficiale giudiziario) vigilare sull’esatto adempimento quando l’atto viene esibito o depositato.
Esistono due modalità di notifica: quella diretta e quella a mezzo del servizio postale.
La diretta deve essere indirizzata solamente ad un Avvocato e non è possibile alle altre parti, l’Avvocato destinatario deve essere un domiciliatario della parte ed essere iscritto al medesimo Ordine del collega notificante.
La notifica non può essere delegata ad altro soggetto quale il praticante, la segretaria o il collega di studio, va effettuata mediante firma di ricezione sull’originale, sulla copia e sul registro cronologico che quindi va portato in loco.
Non è ammessa la notifica al portiere ed al vicino di casa, il rifiuto dell’accettazione dell’atto non crea le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 138 cpc.
Per la notifica postale l’Avvocato si servirà della busta e della cartolina verde degli atti giudiziari, e, contrariamente a quella diretta potrà delegare un impiegato per l’accesso all’ufficio postale. (Cassazione 13.6.2000 n. 8041 e circolare 289 Poste Padova dell’1.7.1994).
In merito alle modalità d’esecuzione va evidenziato che secondo una nota del Ministero della Giustizia di cui alla Disposizione di servizio del 24.01.2008 n. 6 gli Avvocati per la spedizione degli atti c.d. esenti sono tenuti a pagare all’ufficio postale le spese di spedizione in quanto non è possibile l’addebito all’Erario.
Sempre in tema di notifiche in proprio dell’Avvocato va segnalato che non è possibile la notifica di quegli atti propri dell’ufficiale giudiziario tra cui l’intimazione testi (la modifica all’art. 250 c.p.c. che consente la spedizione per raccomandata non è una notifica), il preavviso di rilascio e il pignoramento immobiliare e presso terzi.
L’avvocato rispetto all’ufficiale giudiziario nella notificazione a mezzo posta non soggiace ai limite della competenza territoriale (Cass.19.2.2000 n. 1938).
Inoltre va evidenziato che l’Avvocato sostituendosi all’ufficiale giudiziario soggiace ai medesimi obblighi di questo tra cui l’onere di dare avviso in cancelleria della notifica di una sentenza o di un atto d’impugnazione, di notificare l’avviso d’opposizione a decreto ingiuntivo e l’obbligo della raccomandata ex art. 660 cpc in caso di notifica non a mani proprie nell’atto introduttivo del giudizio di convalida di sfratto.
Infine è opportuno rilevare che l’Avvocato non ha in tema di notifiche il potere di certificare la conformità dell’atto. Pertanto nel caso di notifica di un atto da trascrivere è necessario prima provvedere all’iscrizione a ruolo e successivamente chiedere il rilascio della copia conforme al cancelliere.

149bis
Per quel che riguarda l’ufficiale giudiziario quest’articolo lo abilita alla notificazione tramite pec. Ad oltre due anni dalla data in vigore della norma (legge 22.2.2010 n. 24) la disposizione è pressoché inattivata causa le problematiche tecniche e burocratiche esistenti nella pubblica amministrazione.
Nella pratica avviene che l’ufficio giudiziario viene abilitato all’utilizzo della pec attraverso un provvedimento del Direttore Generale del dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.
Una volta abilitato l’Ufficio, la pec viene resa operante per il tramite degli uffici del Cisia esistenti presso ogni struttura giudiziaria. Successivamente l’ufficiale giudiziario richiede collegandosi al sito Giustizia .it nella rubrica del processo telematico l’attivazione della firma digitale mediante la compilazione e trasmissione della scheda di registrazione.
L’identificazione del dipendente avviene attraverso una figura che dovrebbe essere presente in ogni ufficio giudiziario che assume il nome di funzionario delegato (che non va confuso con il responsabile contabile delle spese di giustizia).
Analizzando l’articolo si rileva che la parte può portare all’ufficiale giudiziario la copia cartacea per essere convertita in files. L’alternativa sarà la spedizione dell’atto via mail, difatti come vedremo con la notifica telematica non è possibile consegnare l’atto attraverso le pen drive in quanto tale formalità è vietata dalle norme di sicurezza in materia di reti telematiche in uso negli uffici giudiziari.
La notificazione si ha per avvenuta quando il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L’ufficiale provvederà a redigere con atto informatico separato la relazione di notificazione.
Eseguita la notificazione l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante anche per via telematica l’atto notificato, la relazione di notifica e le ricevute d’invio e di notifiche previste dalla normativa vigente in materia di trasmissione e ricezione di documenti informatici trasmessi in via telematica.
Infine, l’impiego della p.e.c. è stato esteso anche alla notifica in proprio da parte degli avvocati disciplinata della legge n. 53/1994: la posta elettronica certificata potrà essere utilizzata in aggiunta alla consueta modalità di notificazione a mezzo posta ovvero diretta, se compiuta tra avvocati, procedendo con le modalità previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile (notificazione a mezzo posta elettronica, introdotta dalla l. n. 24/2010), in quanto compatibili. Tale innovazione va di pari passo con l’altra recente novità legislativa che ha reso obbligatoria la p.e.c. anche per imprese, p.a., e professionisti (decreto c.d. “anticrisi”, n. 185/2009, convertito con l. n. 2/2009); e, proprio in tale prospettiva, si comprende il motivo per cui la legge di stabilità ha enunciato che la notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi di cui alla menzionata l. n. 2/2009. La legge di stabilità in punto, prevede che chi non procederà a pubblicare detti elenchi ovvero si rifiuterà di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati necessari, potrà andare incontro a sanzioni molto serie: si va dall’integrazione di un motivo di scioglimento sino al possibile commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente. La posta elettronica certificata potrà essere utilizzata, ai sensi della l. n. 53/1994, non soltanto per la notificazione di atti civili, ma anche amministrativi e stragiudiziali.
 
 
 
 
NUOVA DISCIPLINA DELL’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
 
Non è azzardato ritenere che  la sentenza della Cassazione a sezione unite del 9.9.2010 n. 19246 generò il panico tra gli addetti ai lavori e gli operatori del diritto in genere.
La Cassazione veniva infatti a stabilire che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo qualsiasi costituzione a giudizio che materialmente avviene con l’iscrizione a ruolo dell’opponente  andava generalmente effettuata entro cinque giorni e non più nei canonici giorni dieci.
Prima di allora la costituzione nei cinque giorni avveniva soltanto quando l’opponente indicava termini a comparire dimezzati, ora la Cassazione ci indicava che questa era la regola generale e non più l’eccezione.
Considerato che la stessa Corte ribadiva che la mancata costituzione nei termini comportava l’improcedibilità dell’opposizione “E' consolidato orientamento di questa Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione (Cass. n. 9684/1992, 2707/1990, 1375/1980; 652/1978, 3286/1971, 3030/1969, 3231/1963, 3417/1962, 2636/1962, 761/1960, 2862/1958, 2488/1957, 3128/1956). E' innegabile infatti, da una parte, che la specialità della norma di cui all'art. 647 c.p.c. impedisce l'applicazione della ordinaria disciplina del processo di cognizione, e dall'altra, che la costituzione tardiva altro non è che una mancata costituzione nel termine indicato dalla legge”si comprende bene lo sconcerto.
Il ragionamento della Cassazione verteva su queste conclusioni:


l’art. 645 prevede che in ogni caso e per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta i termini di comparizione sono ridotti alla metà. Di conseguenza la costituzione dell’attore e del convenuto sono automaticamente anch’essi ridotti alla metà.
La Corte ribadisce il concetto affermando” se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse dalla volontà dell'opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulatali il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di cui all'art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell'art. 163 bis, comma 3. (Cass. n. 4719/1995, 18203/2008)”
A risolvere la problematica ed il disagio conseguente a tale pronuncia che, derivante dalle sezioni unite non poteva passare inosservata, è intervenuta la legge 218/2011.
 
La legge in esame ha soppresso la locuzione prevista dall’ultimo comma di cui all’art. 645 “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”. Inoltre riferendosi ai procedimenti pendenti ha previsto che il termine di cinque giorni per la costituzione dell’attore è attuabile solo se nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente abbia indicato una data di comparizione inferiore a quelli canonici previsti dall’art. 163 bis primo comma.
                 
 
ISCRIZIONE A RUOLO
 
Le carenze in organico esistenti negli uffici Nep il più delle volte non consentono alla parte istante di venire in possesso dell’originale notificato nel ristretto termine previsto per la costituzione dell’attore che si materializza con l’iscrizione a ruolo del procedimento.
E’ consigliabile,pertanto, che l’iscrizione a ruolo venga effettuata con la copia dell’atto passato all’ufficiale giudiziario ed ovviamente con la riserva di completare l’iscrizione una volta che si è venuti in possesso dell’originale.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 154 del 12.4.2005.
I Giudici delle leggi affermano che “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazione degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. (Questo) comporta che fin dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il notificante può compiere le attività (tra cui appunto l’iscrizione a ruolo) che presuppongono la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso la decorrenza del termine finale della consegna al destinatario, essendo del resto già prevista, per l’ipotesi di notificazione a mezzo posta, dall’art. 5 comma 3 l.20 novembre 1982 n. 890, l’iscrizione della causa a ruolo prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario”.
La Corte successivamente si preoccupa delle conseguenze che possono derivare nell’attore nel caso la notifica, di un atto già iscritto a ruolo, non vada a buon fine ed in conseguenza chiariscono che “……..ben potendo ai sensi dell’art. 291 c.p.c. la notificazione viziata da nullità essere rinnovata senza che s’incorra in decadenza, sicché il rischio economico di una inutile iscrizione a ruolo è limitato alla sola marginale ipotesi della notificazione inesistente”.
Sempre in materia d’iscrizione a ruolo vi è da rilevare che il principio della scissione della notificazione sancito dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 generò confusione sulla portata di tale sentenza nell’ambito dell’iscrizione a ruolo.
Difatti, fu da alcuni avanzata una tesi – che vedremo minoritaria e perdente- che il termine per l’iscrizione a ruolo dovesse iniziare a decorrere per il notificante (nel principio costituzionale affermato) dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non dal perfezionamento della notificazione.
Abbiamo avuto l’intervento della Cassazione con la sentenza 9.3.2006 n. 5094 che richiedeva l’intervento della Corte Costituzionale ravvisando i presupposti dell’illegittimità costituzionale:
 
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione dell'opponente - Termine - Decorrenza - Dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella della consegna all'ufficiale giudiziario - Irragionevolezza - Fondamento - Contrasto con gli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost. - Configurabilità - Questione di legittimità costituzionale.
 
E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, cod. proc. civ. e 71, disp. att. cod. proc. civ., in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui si prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella della consegna di esso all'ufficiale giudiziario, apparendo tale previsione non logicamente coerente con l'interpretazione, fornita da Corte cost. n. 477 del 2002, del combinato disposto di cui agli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, legge n. 890 del 1982 (secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto anziché a quella antecedente della relativa consegna all'ufficiale giudiziario), e apparendo invece più logico far decorrere il termine dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - evento controllabile dal giudice a differenza della data di conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta notifica - e postergare ad un momento successivo l'assolvimento dell'obbligo di documentare l'avvenuta notificazione dell'atto al destinatario. (Solleva questione legittimità costituzionale,App. Milano, 28 Marzo 2003).
 
La questione fu rigettata dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza dell’8.2.2008 (25.9.2007) n. 18
 
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione a cinque giorni nel caso di assegnazione di termine di comparizione inferiore a quello ordinario - Applicabilità di tale regola (elevata a "diritto vivente") pur se il termine di comparizione assegnato sia minore dell'ordinario, ma superiore a quello minimo di trenta giorni - Ingiustificato obbligo per l'opponente di costituirsi entro un termine in sé eccessivamente breve - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione
 In relazione alla questione di legittimità degli articoli 165, 645 e 647 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che l'incidenza di una pronuncia d'incostituzionalità nel senso prospettato (inapplicabilità del termine breve per la costituzione dell'opponente) renderebbe evidentemente tempestiva la costituzione dell'opponente nel giudizio a quo.
A risolvere la diatriba ed a riportare l’orientamento nei giusti binari è intervenuta la Dottrina: Conte, Delle Donne, Rusciano, Turroni ed infine Caponi, Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale), FI 2004, I, 646; secondo cui il principio affermato dalla Corte non è destinato a operare con riguardo a tutti gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla notificazione ma solo al fine di sancire, a vantaggio del notificante, l'osservanza di un termine pendente. Ove il compimento della notificazione rilevi a fini diversi dall'osservanza di un termine (per es. al fine di fissare il dies a quo di un termine assegnato al notificante per il compimento di un atto successivo della serie procedimentale) deve continuarsi ad aver riguardo al momento in cui l'atto giunge a conoscenza del destinatario. Se ciò è vero, ne discende che l'orientamento inaugurato dalla Corte Costituzionale con la sent. 477/2002 nulla ha innovato quanto alla decorrenza del termine di cui alla norma in commento, che seguita a computarsi a partire dal perfezionamento dell'iter di trasmissione dell'atto introduttivo.
Ed inoltre la Suprema Corte con varie e conformi sentenze tra cui si segnala quella del 13.1.2005 n. 438 di cui se ne trascrive la massima:
 
Così sembra orientata anche la Corte delle leggi, secondo la quale, poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, da quel momento possono essere compiute dal medesimo notificante le attività che presuppongono la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario (cfr. Corte cost., 2 aprile 2004, n. 107).
In altre parole, dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il notificante può compiere le attività che presuppongono la notificazione dell'atto stesso, ma la scadenza del termine finale per il compimento, di queste attività si continua a calcolare a far tempo dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
Ne segue che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione (termine stabilito a pena d'improcedibilità e decorrente, ai sensi dell'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., dall'ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso stesso è proposto) continua ad avere come dies a quo quello della notificazione perfezionata nei confronti del destinatario (o dei destinatari) dell'atto.
In altre parole, dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il notificante può compiere le attività che presuppongono la notificazione dell'atto stesso, ma la scadenza del termine finale per il compimento, di queste attività si continua a calcolare a far tempo dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
Ne segue che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione (termine stabilito a pena d'improcedibilità e decorrente, ai sensi dell'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., dall'ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso stesso è proposto) continua ad avere come dies a quo quello della notificazione perfezionata nei confronti del destinatario (o dei destinatari) dell'atto.
 
Dr. Francesco Scialpi
Funzionario UNEP presso la Corte d'Appello di Taranto