Ricordiamo brevemente che dietro le solite circonlocuzioni normative altro non si cela che le sospirate attestazioni di conformità di cui ai commi 2 e 3 dell’ articolo 16 undecies D.L. 179/2012 secondo cui “2.) Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento informatico. 3.) Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’ puo’ alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita’ stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’ e’ inserita nella relazione di notificazione.”
L’attenzione degli addetti ai lavori, si era da subito concentrata sul comma 3, in quanto, nelle notifiche a mezzo posta certificata l’attestazione di conformità di una eventuale copia informatica anche per immagine (si pensi ad una sentenza munita di formula esecutiva o ad un verbale di udienza cartaceo) DOVEVA essere fatta nella relata di notifica e quindi su file separato; da ciò l’ovvia conclusione che a decorrere da agosto e fino ad oggi, prudenzialmente, era sconsigliabile procedere a qualsivoglia notifica ex art 3 bis L 53/94 di copie informatiche e copie informatiche per immagine.
Con la consueta sollecitudine, il DGSIA ha quindi posto fine al vuoto legislativo, attraverso la introduzione dell’art. 19 tre, che va ad implementare le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014.
La vera novità, visto che finora per ciò che attiene i depositi si è potuto sopperire attestando la conformità all’interno del file, risiede nelle NOTIFICHE dove ogni attestazione di conformità VA FATTA su file separato e quindi nella RELATA DI NOTIFICA.
Il calcolo della impronta del file mediante il tanto odiato HASH ed il riferimento temporale, riguarderà solo CASI RESIDUALI che non rientrino cioè nei depositi telematici o nelle notifiche pec (si può pensare ad una email oppure ad un CD Rom o una chiavetta usb, attraverso cui, il difensore consegna al cliente, le copie conformi degli atti processuali di un intero giudizio).
Resta inteso che nel caso in cui la consegna di tale documentazione avvenga a mezzo pec, l impronta non sarà necessaria in quanto la pec è una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilita’ del suo contenuto.
Va ricordato infine (ma solo per completezza ) che nel decreto 28 dicembre 2015 oggetto del presente articolo il DGSIA si è premurato altresì di fornire una definizione univoca di
– IMPRONTA : la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione di una opportuna funzione di hash.
– FUNZIONE DI HASH : una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.
Avv. Bruno Spagna Musso