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Regolamento per la pratica forense deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani


venerdì 4 aprile 2008

Fonte: sito web Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

Regolamento per la pratica forense deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE
Approvato con Deliberazione n.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani
Visto il R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito nella legge 22/01/1934 n. 36;
Visto il R.D. 22/01/1934 n. 27;
Visto la legge 24/07/1985 n. 406 ed il D.P.R. 10/04/1990 N. 101;
Visto il D.L. 112/2003 convertito in L. 180/2003, recante la Riforma dell’esame per l’iscrizione negli Albi degli Avvocati;
Visto il D.P.R. 101/90,secondo cui la pratica forense deve essere svolta con assiduità e diligenza presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento dell’attività propria della professione;
Visto l’art. 4 del D.P.R. 101/90 che fissa il compito del Consiglio dell’Ordine di vigilare sull’effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal presente regolamento e con i mezzi ritenuti più opportuni;
Visto l’art. 6 del D.P.R. 101/90 che prevede l’obbligo per il praticante di tenere apposito libretto rilasciato enumerato e precedentemente vistato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine ovvero suo delegato nel quale deve essere annotato tra l’altro un numero di udienze escluse quelle di mero rinvio non inferiore a 20 nel semestre;
Ritenuta l’opportunità di approvare un Regolamento per lo svolgimento della pratica forense vincolante per gli iscritti al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dell’Ordine di Trani

APPROVA
il seguente Regolamento della Pratica Forense.
Premessa

Il laureato in Giurisprudenza che voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, il che è anche condizione necessaria per l’ammissione all’esame di abilitazione. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.
L’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico, nell’interesse dell’Ordine forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.
Il regolamento è sorretto dall’esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo: sia soggettivo, sia oggettivo.
Oltre a perseguire l’effettività della pratica professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all’Ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.
Ai sensi del presente Regolamento per praticante si intende colui che svolge l’iter formativo biennale per la formazione professionale.

Titolo I
Praticanti iscritti nel Registro Speciale

Articolo 1

1. Il laureato in Giurisprudenza che intenda iscriversi nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati deve presentare apposita domanda rivolta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani nelle forme del modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Consiglio corredata dai documenti indicati nell’art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 27.

2. Alla domanda di iscrizione al Registro speciale deve essere allegata una dichiarazione dell’aspirante praticante in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone giorni ed orari;
b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
c) se svolge la pratica per l’accesso ad altre professioni.

3. Il praticante si impegna a far si che il Consiglio dell’Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense.

4. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell’Ordine entro 15 gg. dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma 1.

5. Alla domanda di iscrizione nel Registro Speciale dovrà essere allegata una dichiarazione dell’avvocato presso il quale il praticante intenda svolgere la pratica che deve contenere:
a) il numero ed il nome di altri eventuali praticanti frequentanti lo studio;
b) l’attestazione di frequenza nello Studio;
c) la garanzia di formazione del praticante anche attraverso l’esame delle pratiche e l’uso dei beni strumentali dello Studio ed all’uopo nominandolo incaricato al trattamento dei dati personali previsto dal D. L.vo 196/03;
d) l’impegno di esclusione dello svolgimento da parte del praticante di mansioni meramente esecutive e non congruenti con le esigenze di apprendimento e di formazione connesse con la formazione professionale;
e) l’impegno a consentire al praticante di frequentare la Scuola Forense.

6. Il Consiglio dell’Ordine verifica se la condizione del richiedente e dello studio nel quale intende svolgere la pratica, quale risultano dalla dichiarazione di cui al comma 1, o della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4, siano compatibili con quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato) e, in caso contrario, nega l’iscrizione al Registro speciale, o ove concessa la revoca.

7. Laddove la pratica venga svolta in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di pratica, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell’avvocato presso il quale viene svolta la pratica.

8. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine di Trani entro 30 giorni, unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4.
Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

9. E’ ammesso lo svolgimento della pratica presso gli Uffici Legali di enti territoriali dello Stato o enti previdenziali che abbiano un Ufficio nel Circondario del Tribunale di Trani. La dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4 è rilasciata dal capo dell’Ufficio. La pratica potrà avvenire sotto la direzione di ciascun avvocato operante nell’Ufficio.

Articolo 2

1. Il praticante che vuole integrare la pratica seguendo anche l’attività di altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica; all’uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere la pratica integrativa.

2. In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due studi, i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica.

Modalità di svolgimento della pratica
Articolo 3

1. Il praticante deve svolgere la sua attività in vista della futura professione forense, oltre a collaborare cercando di rendersi utile nell’attività dello studio con profitto.

2. Il praticante è tenuto ad un’assidua frequentazione dello studio ed alla partecipazione alle udienze.

3. Il praticante è tenuto all’aggiornamento professionale ed allo studio individuale, anche attraverso la partecipazione ad eventi formativi, indipendentemente dallo svolgimento della pratica presso lo studio ove la esercita.

Articolo 4

1. Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l’approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purché ciò sia compatibile con la formazione professionale.

Articolo 5

1. Per un proficuo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l’avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all’albo professionale e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura.
Ogni avvocato non può avere più di due praticanti che svolgano contemporaneamente il tirocinio presso il proprio studio, salva motivata deroga concessa dal Consiglio dell’Ordine su circostanziata e motivata istanza.

2. L’avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell’attività in Studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l’effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione.

3. L’avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.

4. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l’avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all’osservanza dei relativi principi e doveri.

5. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell’avvocato.

6. L’infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l’avvocato sia per il praticante.

7. Nel caso in cui il praticante abbandoni ingiustificatamente lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni con esclusione del periodo feriale, l’avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell’Ordine.

8. I periodi di sospensione dell’attività non giustificati da grave motivo superiori a 30 giorni consecutivi non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.

9. In ipotesi di trasferimento del praticante in un diverso distretto, costituisce grave infrazione disciplinare per l’avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziale per lo Studio.

Articolo 6

1. Al praticante deve essere assegnato all’interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell’attività professionale.

2. Il praticante ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello Studio.

3. Il praticante deve essere escluso dallo svolgimento di mansioni meramente esecutive e non congruenti con le esigenze di apprendimento e di formazione connesse con la formazione professionale

Articolo 7

1. In linea di massima deve essere consentito al praticante abilitato di seguire propri assistiti, fermo restando che questa attività non può interferire con l'attività svolta a favore dello Studio.

2. Le pratiche che lo Studio affida al praticante devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.

Articolo 8

1. Con l’iscrizione nel registro speciale verrà emesso dal Consiglio dell’Ordine il libretto di pratica forense che deve essere tenuto e compilato dal praticante e dall’avvocato presso cui viene svolta la pratica forense per la parte che gli compete.

2. Sul libretto è apposta la foto del praticante e dovrà esservi allegata la dichiarazione di disponibilità dell’avvocato presso cui viene svolta la pratica forense.

3. Il libretto dovrà essere debitamente compilato prima della sua consegna per la vidimazione semestrale.

4. La presentazione del libretto della pratica forense dovrà essere consegnato per la vidimazione alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dal compimento di ogni semestre di pratica forense. L’omessa consegna ovvero il ritardo ingiustificato di oltre 30 giorni dal termine per la consegna del libretto potrebbe comportare la perdita della vidimazione del semestre o la cancellazione dal Registro Speciale.

5. Il calcolo del semestre va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dall’art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro speciale.

Articolo 9

1. Per ogni semestre di pratica, il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non viene svolta attività difensiva.

2. Nel libretto di pratica forense dovrà essere indicato negli appositi spazi la data, il numero di ruolo, l’autorità giudiziaria ed una succinta descrizione dell’attività svolta in udienza.

3. Non possono essere annotate sul libretto della pratica forense più di due udienze al giorno.

4. L’attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.

5. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall’indicazione nominativa dello stesso nel verbale d’udienza.

Articolo 10

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrocinate dall’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica. Della partecipazione del praticante all’udienza deve esserne dato atto nel verbale di udienza, ed il Consiglio dell’Ordine si riserva di chiederne copia.

2. Qualora l’avvocato e gli altri professionisti dello Studio non trattino tutte le materie, la partecipazione alle udienze potrà essere limitata alle materie trattate nello Studio, che dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio dell’Ordine con la dichiarazione di disponibilità.

3. L’avvocato presso il quale viene svolta la pratica e quello presso il quale il praticante svolge la pratica integrativa ai sensi dell’art. 2 garantiscono la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attestano la partecipazione.

4. L’infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l’avvocato sia per il praticante.

Articolo 11

1. Per ogni semestre, il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno 5 (cinque) atti giudiziali o stragiudiziali diversi fra loro alla redazione dei quali egli ha collaborato, illustrare brevemente almeno 2 (due) questioni giuridiche da lui esaminate.

2. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema; qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziali deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo.

3. L’avvocato attesta la veridicità della collaborazione e della redazione degli atti indicati sul libretto della pratica forense mediante apposizione della sua firma leggibile rispettivamente a margine del libretto di pratica e in calce alle relazioni riassuntive previste dal comma 5.

4. L’infedele attestazione da parte dell’avvocato costituisce grave infrazione disciplinare sia per l’avvocato che per il praticante.

5. Al termine di ogni anno di pratica il praticante deve presentare una relazione riassuntiva dell’attività svolta.

6. Al termine di ogni semestre - ed entro 30 gg. dalla scadenza dello stesso - il praticante dovrà consegnare alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dall’avvocato affinché sia vidimato dopo che sia stata effettuata la verifica positiva dell’esercizio effettivo della pratica con le modalità di cui al comma 7.

7. Il Consiglio dell’Ordine verificherà l’effettiva pratica svolta al termine di ogni semestre con un colloquio del praticante con un suo componente.

Titolo II
Praticanti abilitati al patrocinio

Articolo 12

1. Trascorso un anno dall'inizio della pratica, il praticante può presentare domanda per ottenere l’abilitazione al patrocinio per la durata di sei anni nei termini chiariti dal Consiglio Nazionale Forense con Circolare n. 5-C/2007 reperibile sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani al seguente indirizzo http://www.ordineavvocatitrani.it/pubblica/articolo.php?articolo=889.

2. Nella domanda per ottenere l’abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.

3. L’esercizio dell’attività potrà avvenire solo dopo il superamento del colloquio dinanzi al Consiglio dell’Ordine e dopo il giuramento prestato dinanzi al Presidente del Tribunale.

4. Il praticante abilitato al patrocinio può esercitare le sue funzioni di difensore nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall’art. 7 della L. 16.12.1999 n. 479.

5. L’attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all’ambito del distretto di Corte di Appello di Bari.

6. In ogni attività che il Praticante svolga ed in ogni atto a sua firma, deve chiaramente indicare la propria qualifica di Praticante Avvocato.

Titolo III
Pratica all’estero, Corso post-universitari e Scuole di Specializzazione

Articolo 13

1. Per un periodo complessivo di non più di due semestri - in ogni caso né il primo, né l’ultimo -, il Consiglio dell’Ordine può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso uno Studio Legale sito in un Paese estero.

2. A tal fine dovrà essere richiesta al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione, dando indicazione dell'attività che si andrà a svolgere accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità dello Studio in cui il praticante sarà accolto.

3. Il professionista estero deve attestare la frequenza dello Studio e la partecipazione alle udienze. Il Praticante, ove possibile e compatibilmente con la legge professionale del luogo ove si trova lo Studio, deve svolgere la pratica e documentarne l’esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento.

4. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell’attività espletata nello Studio Legale estero, controfirmata dal professionista presso il quale si è svolta la pratica forense. Il praticante non è comunque esonerato dai colloqui previsti dal comma 7 dell’art. 11.

Articolo 14

1. Per un periodo complessivo di non più di un anno, il praticante può svolgere la pratica frequentando uno dei corsi post-universitari di cui agli artt. 1, comma 3, e 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 ed ove tali corsi abbiano una durata effettiva inferiore ai dodici mesi, per il periodo residuo il praticante dovrà svolgere la pratica secondo la modalità ordinaria.

2. Il praticante è tenuto a comunicare preventivamente al Consiglio dell’Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.

3. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lvo 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata di un anno.

4. Anche coloro che frequentano i corsi o le scuole di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti all’iscrizione nel registro dei praticanti.

5. Il certificato di compiuta pratica potrà essere rilasciato anche a coloro che avranno conseguito il diploma di cui al comma 3 che precede solo dopo un biennio dalla loro iscrizione al registro dei praticanti.

6. Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione, non ottiene il diploma deve completare regolarmente il biennio di pratica.

Titolo IV
Suola Forense

Articolo 15

1. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare annualmente corsi di formazione per la professione di avvocato attraverso la Scuola Forense di Trani ed all’uopo può avvalersi della collaborazione dell’Università, di Fondazioni ed altri soggetti o istituzioni.

2. La frequenza della Scuola Forense costituisce utile integrazione della pratica forense ai sensi dell’art. 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 ed è attestata dall’idonea certificazione rilasciata dalla Scuola Forense.

3. Tutti i praticanti hanno il diritto di partecipare ai corsi della Scuola Forense.

4. Per il praticante frequentante la Scuola Forense il colloquio previsto dal comma 7 dell’art. 11 è limitato alle materie deontologiche nonché all’ordinamento professionale e previdenziale.

Titolo V
Poteri del Consiglio dell’Ordine

Articolo 16

1. Il Consiglio dell’Ordine, anche delegando una Commissione costituita allo scopo tra gli iscritti all’Albo, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l’avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolta la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.

2. Il Consiglio dell’Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l’effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolta la pratica.

3. Il Consiglio dell’Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta o lo sia stata in modo inadeguato.

4. Il Consiglio dell’Ordine provvederà alla cancellazione del praticante decorsi 7 anni dalla prima data di iscrizione al registro.

Articolo 17

1. Il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare.

2. L’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense è obbligato, nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà, all’osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall’art. 12 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, dall’art. 26 del Codice Deontologico Forense e dal presente regolamento.

3. L’avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense è tenuto a formare il praticante sulla deontologia e sugli ordinamenti professionale e previdenziale.

Articolo 18

1. Al termine del biennio di compiuta pratica, il praticante deve richiedere il rilascio del relativo certificato.

Titolo VI
Efficacia del Regolamento e norme transitorie

Articolo 19

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal trentesimo giorno decorrente dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine. La pratica deve essere comunque espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

2. Per i praticanti che alla data di entrata in vigore del regolamento siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a partire dal semestre immediatamente successivo a tale data, ivi compreso l’obbligo di inviare la dichiarazione.

3. Ove prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, il prescritto biennio di pratica sia stato completato o il praticante stia svolgendo l’ultimo semestre di pratica del biennio, si applicano le disposizioni precedentemente in vigore.

4. Gli avvocati che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento hanno già ammesso a frequentare presso il proprio studio praticanti, ancorchè non abbiano i requisiti prescritti dal seguente regolamento, possono continuare a seguire gli stessi fino al compimento della pratica.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si intendano richiamate le disposizioni vigenti in materia.

6. Il presente regolamento verrà comunicato agli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Trani.

Trani, 27/03/08.

 
Il Consigliere Segretario
Avv. Giuseppe Dello Russo
 

Il Presidente
Avv. Francesco Logrieco