TRIBUNALE DI TRANI. REPARTO CONTENZIOSO CIVILE
Documenti per iscrizione a ruolo dei ricorsi congiunti per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
martedì 12 maggio 2009
Dal Reparto Contenzioso Civile del Tribunale di Trani riceviamo e pubblichiamo:
DOCUMENTI (in corso di validità) DA PRODURRE ALL'ATTO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI PROCEDIMENTI DI
RICORSO CONGIUNTO PER SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
- Copia autentica dell'atto integrale di matrimonio;
- Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi
- Se vi è stata separazione consensuale: copia conforme del ricorso di separazione consensuale, del verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e del decreto di omologazione della separazione consensuale;
- Se vi è stata separazione giudiziale: copia conforme del verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e della sentenza di separazione munita di dell'attestazione del passaggio in giudicato.
AL RICORSO DEVE ESSERE ALLEGATA LA CONVENZIONE TRASCRITTA DETTAGLIATAMENTE E NON CON RICHIAMO ALLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE (anche in caso di conferma INTEGRALE delle condizioni di separazione).
OGNI PAGINA DEL RICORSO DEVE ESSERE FIRMATA DAI RICORRENTI.
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QUANDO VI SIANO FIGLI MINORI LA CONVENZIONE DEVE CONTENERE:
- affido condiviso ad entrambi i coniugi, salve soltanto le ipotesi comprovate di situazioni CONTRARIE all'interesse del minore (es. alcoolismo, tossicodipendenza, reati contro la persona, pendenza di giudizio di disconoscimento); le residenza in luoghi diversi non giustifica l'affido esclusivo; la clausola dovrà comunque prevedere l'indicazione del genitore che convivrà stabilmente con il minore e, eventualmente, una regolamentazione minima delle visite;
- disciplina della casa coniugale (eventuale assegnazione al genitore presso cui è stata stabilita la residenza del minore);
- assegno in favore del coniuge convevente stabilmente con il minore, a titolo di concorso al mantenimento di quest'ultimo, comunque non inferiore ad ? 160,00 mensili, con indicazione di decorrenza, aggiornamento annuale ISTAT, cadenza mensile.
Fonte: sito dell'Ordine degli Avvocati di Trani: http://www.ordineavvocatitrani.it