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Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 16:56
PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI PRESSO LE SEZIONI DI CANOSA DI PUGLIA, MOLFETTA E RUVO DI PUGLIA
venerdì 23 gennaio 2009

PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI PRESSO LE SEZIONI DI CANOSA DI  PUGLIA, MOLFETTA E RUVO DI PUGLIA.
 
Premesse per la congiunta gestione delle udienze penali dibattimentali.
 
L'individuazione di alcune regole di gestione delle udienze dibattimentali penali che si tengono  presso queste sezioni distaccate necessita di alcune premesse, per meglio rappresentare la  funzione da assegnare ad un simile strumento.
Va ricordato che nella redazione del presente protocollo vi sono richiami all'esperienza del  Tribunale di Roma, anche se al protocollo di quest'ultima sede giudiziaria sono state apportate  alcune modificazioni ritenute di sicura utilità, avuto riguardo alle dimensioni dei rispettivi uffici  ed alle diverse esigenze locali.
Tutti gli interessati all'udienza sanno che nell'esercizio della giurisdizione il risparmio di tempo è  un obiettivo perseguibile solo nel rispetto delle regole del contraddittorio e del bisogno di lavorare  con qualità.
Se si deve fare il possibile all'udienza per ridurre i tempi di attesa, è pure vero che, a causa  dell'apprezzabile numero dei processi (in particolare di quelli relativi a reati non recenti) e della  necessità ad ogni udienza di definirne un numero congruo, entro certi limiti le attese non sono  oggettivamente eliminabili.
Certamente il lavoro va organizzato con il contributo proficuo di tutti gli interessati.
 
1. L'udienza penale dibattimentale inizia di regola non oltre le ore 9.15.
L'esperienza evidenzia come sia estremamente difficile iniziare sempre alle ore 9.00, dovendo  coordinare l'arrivo di giudici, pm, ufficiale giudiziario, assistente, parti private, difensore d'ufficio  d'aula, imputati detenuti e testimoni.
Salvo il verificarsi di urgenze che dovessero subentrare nella perdurante attività dell'ufficio e che dovessero richiedere l'immediata attenzione del giudice, appare realistico prevedere il  soddisfacimento di interessi comuni nello stabilire l'inizio delle udienze non oltre le ore 09.15,  garantendo tolleranza anche a difensori e testimoni e concedendo loro la possibilità di organizzare  per tempo la giornata e di raggiungere la sede del processo in tempi adeguati alle necessità  individuali.
Di tale orario massimo di inizio la cancelleria darà marcata segnalazione negli ordini di traduzione per consentire alle Case circondariali di approntare la traduzione dei detenuti nel rispetto dei tempi previsti, salve evenienze non preventivabili.
 
2. L'Ufficiale Giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che  cominci l'udienza ( art. 21 Regolamento al c.p.p. ex D.M. 334/1989 ) ed apre quindi l'aula  alle ore 08.50, cura l'afflusso di parti, ausiliari del giudice e testimoni, identificando questi  ultimi.
L'Ufficiale Giudiziario segnalerà all'inizio dell'udienza al giudicante la presenza di  testimoni giunti da lontane località, per consentire una rapida definizione istruttoria dei  procedimenti riguardanti questi ultimi e permettere agli stessi un rientro senza disagi.
Inoltre, sarà immediatamente verificata e quindi segnalata al Giudice la presenza di soggetti  diversamente abili, donne in stato di gravidanza e persone ultrasettantenni o con problemi  di salute, sempre agli stessi fini.
Analoghe informazioni saranno fornite dall'U.G. senza indugi al PM presente ed ai difensori  dei singoli procedimenti.
Altra verifica sarà eseguita dall'U.G. alle ore 11.00 per i processi fìssati per tale fascia.
 
3. La Cancelleria prende contatti con i locali uffici di pubblica sicurezza per assicurare  nell'udienza penale la presenza stabile di un rappresentante delle Forze dell'Ordine.
 
4. L'udienza penale dibattimentale è organizzata dal Giudice perché abbia una prevedibile  durata che non superi le ore 15.30, salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per  reati prossimi alla prescrizione e salva comunque l'autonomia del profilo giurisdizionale  definita dal c.p.p.
Da un lato si salvaguarda la necessità di affrontare compiutamente un numero congruo di  procedimenti e dall'altra si tutelano le esigenze degli studi legali e si evitano eccessivi disagi ai  testimoni.
Alle ore 13.00 si procede ad una ricognizione complessiva del lavoro da svolgere e si  programmano eventuali rinvii dettati dall'impossibilità di una idonea trattazione di alcuni  procedimenti, liberando immediatamente, con gli opportuni provvedimenti, gli interessati, salvo  che siano rappresentate esigenze individuali comportanti l'impossibilità di tornare agevolmente  nella sede giudiziaria.
 
5. I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza  preliminare, vengono fissati in prima comparizione in due fasce orarie: ore 9.00 e ore 11.00.
L'attuale situazione, per la quale nel settore monocratico i giudizi vengono indistintamente fissati  in prima comparizione per le ore 9.00 di un dato giorno, per la quale il singolo Giudice si trova a  gestire a quell'ora anche 25-30 processi con la presenza di numerose persone destinate ad  attendere diverse ore la trattazione del loro processo, va necessariamente corretta.
 
6. Nel richiedere la fissazione dei procedimenti a citazione diretta, il PM ha cura di indicare  l'elenco degli imputati da citare, nonché provvede ad allegare una copia dell'imputazione, al  fine di consentire al giudice di adeguare le fissazioni dei procedimenti da trattare in  relazione al tipo ed alla complessità degli stessi.
 
7. Nelle ordinanze di rinvio il Giudice comunica la fascia oraria nella quale il processo sarà  chiamato.
Tanto consentirà ai difensori di programmare il lavoro anche presso altri uffici giudiziari e  permetterà nel contempo ai testimoni ed ai consulenti di adeguare le loro necessità personali alla  fascia oraria prevista.
 
8. Ad eccezione dei giudizi con imputato sottoposto a misura cautelare, l'udienza di prima  comparizione è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla  discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento,  all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444 cpp o per ragioni  processuali o di prescrizione, alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato  all'assunzione di prove dichiarative.
Per tale ragione le parti solo per tale udienza non citano i testimoni ed i consulenti tecnici ed  il giudice non ne autorizza la citazione.
Tanto consente di scongiurare il rischio di viaggi inutili o comunque di vane attese per i testimoni e per i consulenti.
Invero in prima comparizione possono sorgere questioni procedurali inerenti all'instaurazione del   contraddittorio, possono essere evidenziate cause di immediata definizione o vi può essere  accesso a riti alternativi; potrebbe inoltre non ricorrere la presenza di tutti i testimoni a carico; quindi potrebbe risultare del tutto superflua l'audizione dei testimoni, o anche solo divenire  impossibile, in assenza di accordo delle parti, l'ascolto di alcuni di essi.
La soluzione consente al difensore di valutare se comparire personalmente o inviare un sostituto, e  comunque di avere la certezza che il giudizio non sarà istruito con le prove dichiarative in prima  udienza.
 
9. In apertura di udienza, comunque non oltre le ore 09.15, i difensori segnalano al giudice immediatamente situazioni che potrebbero determinare un rinvio non previsto del processo, producendo certificati medici o rappresentando altri impedimenti rilevanti in seno alla disciplina del rito.
 
10. Nell'udienza il Giudice -fermi i criteri e le precedenze dianzi richiamate -tiene conto dei concomitanti impegni del difensore, posticipando la chiamata di un giudizio ove il medesimo difensore presenti istanza per concomitanza di impegno, sempre ed in ogni caso laddove all'udienza non debbano intervenire altri difensori o parti private, diverse dal suo assistito, o testimoni, contemperando gli interessi di tutti tali soggetti, ove presenti , negli altri casi.
 
11. Nel rinviare i giudizi per l'istruttoria, il Giudice riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione e quelle di tarda mattinata ai dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.
Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario di udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa discussione e della successiva camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nelle fasce orarie delle 10.00 o delle 12.00, salvo diverso accordo raggiunto in udienza con le parti.
 
12. Il difensore di turno per le sostituzioni ex art. 97 4° comma si presenta puntualmente all'inizio della udienza e resta a disposizione in aula.
Ove debba allontanarsi per esigenze temporanee, si rende immediatamente reperibile lasciando all'Ufficiale Giudiziario un recapito di telefonia mobile.
Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine, senza eccezioni, il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma c.p.p. che, in modo non giustificato, non si presenti in udienza.
 
13. Il PM ed i difensori garantiscono la loro presenza in aula per la lettura del dispositivo, attendendo l'uscita del giudice, salvo che siano concordati orari a tal fine in relazione a decisioni particolarmente complesse.
 
14. Il giudice, il pubblico ministero ed i difensori indossano sempre la toga in udienza.